F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 21/03/2002 n. 2 2 – APPELLO DELL’U.S. ACLI SAVIGNANO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI EURO 516,46 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, DELL’INIBIZIONE FINO AL 25.8.2005 AL SIG. CIASULLO ORESTE, DELLA SQUALIFICA FINO AL 25.11.2004 AI CALCIATORI DE RIENZO RAFFAELE, GIORGIONE OTO, GRASSO ANTONIO E PRATOLA FRANCESCO, INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA ACLI SAVIGNANO/VALLATESE DEL 25.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 59 del 7.2.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 21/03/2002 n. 2 2 - APPELLO DELL’U.S. ACLI SAVIGNANO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI EURO 516,46 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, DELL’INIBIZIONE FINO AL 25.8.2005 AL SIG. CIASULLO ORESTE, DELLA SQUALIFICA FINO AL 25.11.2004 AI CALCIATORI DE RIENZO RAFFAELE, GIORGIONE OTO, GRASSO ANTONIO E PRATOLA FRANCESCO, INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA ACLI SAVIGNANO/VALLATESE DEL 25.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 59 del 7.2.2002) L’U.S. Acli Savignano ha presentato reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania pubblicata sul Com. Uff. n. 59 del 7 febbraio 2002, con la quale era stato respinto il ricorso contro la decisone del Giudice Sportivo relativa alla gara Acli Savignano/Vallatese del 25.11.2001. Si sostiene da parte della reclamante il difetto di motivazione della impugnata decisione per falsa o erronea rappresentazione della realtà in quanto si sarebbe dato decisivo valore a quanto refertato dall’arbitro della gara, omettendo invece qualsiasi valutazione della relazione di servizio dei CC. della Stazione di Savignano Irpino presenti al campo sportivo. Rileva questa Commissione che la decisione della Commissione Disciplinare appare correttamente motivata in quanto il referto arbitrale costituisce, com’è noto, fonte di prova privilegiata ed inoppugnabile. D’altra parte il contrasto fra quanto riferito dal giudice di gara e la versione dei fatti fornita dai Carabinieri risulta solo apparente e può agevolmente essere risolto con riferimento alla diversa collocazione degli agenti di servizio al campo sportivo rispetto all’arbitro. Le aggressioni fisiche da quest’ultimo subite ed esattamente riportate nell’allegato al rapporto di gara ben possono essere sfuggite ai tutori dell’ordine che, dai bordi del campo, hanno notato soltanto l’arbitro “accerchiato da molti giocatori” senza aver modo di vedere i calci ed i pugni da questi ultimi sferrati. La decisione della Commissione Disciplinare deve pertanto essere integralmente confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Acli Savignano di Savignano Irpino (Avellino) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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