F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 21/03/2002 n. 3 3 – APPELLO DELLA POL. BAR LANOTTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIETRAPERTOSA/BAR LANOTTE DEL 4.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 29 del 7.2.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 21/03/2002 n. 3 3 - APPELLO DELLA POL. BAR LANOTTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIETRAPERTOSA/BAR LANOTTE DEL 4.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 29 del 7.2.2002) La Polisportiva Bar Lanotte propone appello a questa Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 in data 7 febbraio 2002, che disattendeva il ricorso avanzato dalla società suddetta che chiedeva la punizione sportiva della gara per 0 - 2 a carico della società ospitante o, in subordine, la ripetizione della gara, eccependo un comportamento illecito ed antisportivo dei giocatori e dei dirigenti della squadra ospitante, l’esistenza di gravi situazioni che avevano influito sulla regolare disputa della gara, nonché l’esistenza di un errore tecnico arbitrale per violazione delle regole n. 5 e n. 7 del giuoco del calcio. L’attuale impugnazione è però inammissibile per non essere stati osservati i termini erentori indicati dall’art. 33 n. 2 C.G.S.. Tale norma, infatti, dispone che i reclami avverso le decisioni degli Organi disciplinari devono essere inviati a questa Commissione d’Appello Federale entro il settimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è resa nota la decisione che si impugna. Nel caso in esame la decisione impugnata è stata inserita nel suddetto Comunicato Ufficiale n. 29 del 7 febbraio 2002, mentre il reclamo è stato trasmesso dalla società ricorrente con raccomandata in data 16 febbraio 2002. La tassa versata va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Bar Lanotte di Pignola (Potenza) ed ordina incamerarsi la tassa.
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