F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 21/03/2002 n. 4 4 – APPELLO DEL SIG. MANNONI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 14.5.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia- Com. Uff. n. 26 del 13.2.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 21/03/2002 n. 4 4 - APPELLO DEL SIG. MANNONI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 14.5.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia- Com. Uff. n. 26 del 13.2.2002) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 26 del 13 febbraio 2002, infliggeva al Sig. Domenico Mannoni l’inibizione per tre mesi (sino al 14.5.2002) per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. “per avere (insieme a Galles Paolo e Vidussi Luigi, rispettivamente vice presidente e allenatore della U.S. Manzanese) invitato giovani calciatori dell’A.S. San Gottardo ed i loro genitori ad una riunione conviviale, in data 7.6.2001, al fine di discutere un presumibile tesseramento con la U.S. Manzanese”. La Commissione suddetta osservava che “non è emersa dall’istruzione alcuna attività che l’incolpato abbia posto in essere, diretta alle finalità contestate dall’A.S. San Gottardo” e che “il suo ruolo è quello di chi, conoscendo le finalità del tentativo, non ha fatto nulla per impedire l’evento contestato, rendendosi così partecipe dell’iniziativa”. Il Mannoni propone appello alla C.A.F. avverso tale pronuncia, deducendo la sua estraneità al fatto e quindi la sua erroneità d illegittimità. All’odierna udienza compariva solo il rappresentante della Procura Federale, nonostante la ritualità di tutte le comunicazioni. Il gravame è fondato e deve essere accolto. Manca, infatti, la prova che il Mannoni abbia dato un qualsiasi tipo di apporto causale alla condotta posta in essere dal vice presidente della sua società Galles Paolo (inibito per mesi sei e non appellante), che del resto si è assunto, in via esclusiva, la responsabilità del fatto. L’avere avuto, il Mannoni, conoscenza dell’invito che il Galles aveva fatto ad alcuni ragazzi estranei alla rosa dei tesserati della U.S. Manzanese, anche valutati i suoi compiti di segretario della società, non può integrare l’illecito disciplinare contestatogli (il Mannoni si trova nella stessa situazione dell’allenatore Ridussi che è stato prosciolto). Del resto è la stessa Commissione Disciplinare a riconoscere che “dall’istruzione non è emersa alcuna attività che l’incolpato abbia posto in essere, diretta alle finalità contestate dall’A.S. San Gottardo”. Va, per l’effetto, accolto l’appello e annullata l’impugnata delibera, limitatamente alla parte inerente la sanzione dell’inibizione inflitta al Mannoni. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal Sig. Mannoni Domenico, annulla l’impugnata delibera limitatamente alla parte inerente la sanzione dell’inibizione inflitta al reclamante.
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