F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 21/03/2002 n. 5 5 – APPELLO DEL CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI EURO 10.250,00 INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA ALBINOLEFFE/PADOVA DEL 27.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 129/C del 14.2.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 21/03/2002 n. 5 5 - APPELLO DEL CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI EURO 10.250,00 INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA ALBINOLEFFE/PADOVA DEL 27.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 129/C del 14.2.2002) Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 112/C del 30 gennaio 2002, irrogava al Calcio Padova S.p.a la sanzione della ammenda di euro 10.250,00 “perché propri sostenitori in campo avverso lanciavano prima e durante la gara alcuni petardi, senza colpire; per ripetute esposizioni di striscioni e per numerose manifestazioni ed atteggiamenti accompagnati da grida e slogan espressivi di discriminazione razziale”. La società sanzionata proponeva reclamo avverso tale decisione chiedendo l’annullamento della sanzione ed in subordine la riduzione della sanzione pecuniaria; la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C respingeva il reclamo con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 129/C del 14.2.2002. Avverso tale decisione proponeva appello il Calcio Padova S.p.a. riproponendo le stesse richieste avanzate innanzi alla Commissione di secondo grado, ponendo a fondamento dell’atto sostanzialmente gli stessi motivi dedotti davanti a detto consesso. Rilevava in particolare, quanto alla rappresentazione grafica di uno degli striscioni esposti dai propri sostenitori espressiva di violenza, che “tale motivazione esprime soltanto un parere personale che va contro la realtà: lo stesso striscione è stato sempre esposto in tutte le partite del Calcio Padova senza che nessuno avesse avuto nulla a ridire. Trattasi infatti di scudetto stilizzato della società che non intende pagare l’impressione negativa che la stessa Commissione ha tratto al seguito della relazione del Commissario di campo”. Quanto ai cori e agli slogan intonati dai sostenitori ritenuti espressione di palese discriminazione razziale, rappresentava che i tifosi al seguito erano poco più di una ventina, una parte dei quali si era dissociata dalla condotta degli altri, comportamento che imponeva l’applicazione della previsione di cui all’art. 10, comma 2, C.G.S.. All’odierna riunione compariva la parte appellante la quale si riportava alle richieste e ai motivi formalmente rappresentati. Il gravame è infondato e va pertanto disatteso. L’impugnata decisione appare congruamente motivata e se ne condividono integralmente le conclusioni. Gli elementi offerti, del resto, non consentono una diversa valutazione dei fatti come rappresentati negli atti ufficiali di gara le cui risultanze costituiscono, ai sensi dell’art. 25 C.G.S., fonte privilegiata di prova rispetto ad interessate versioni di parte.L’individuata responsabilità non consente né esclusione, né attenuazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2, C.G.S. non integrando le condotte di alcuni sostenitori del Padova riferite dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini le ipotesi da tale norma previste. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal Calcio Padova di Padova e dispone incamerarsi la tassa versata
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