F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 21/03/2002 n. 7,8 7 – APPELLO DELLA POL. CAMPIGLIONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 33 del 14.2.2002) 8 – APPELLO DEL SIG. FACCIARONI GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3, DA CUI DEDURRE DUE MESI GIÀ SCONTATI NEL PERIODO 9.11.2000 – 9.1.2001, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 33 del 14.2.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 21/03/2002 n. 7,8 7 - APPELLO DELLA POL. CAMPIGLIONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 33 del 14.2.2002) 8 - APPELLO DEL SIG. FACCIARONI GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3, DA CUI DEDURRE DUE MESI GIÀ SCONTATI NEL PERIODO 9.11.2000 - 9.1.2001, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 33 del 14.2.2002) Con nota del 19.9.2000,la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Facciaroni Giorgio, dirigente della società Polisportiva Campiglione, e la società, per responsabilità oggettiva, per comportamento antidisciplinare del Facciaroni; comportamento consistito nel tentativo di alterare il risultato della gara S. Filippo Valle/Campiglione del 28.5.2000 mediante la corresponsione al calciatore della squadra avversaria Fratini Gianluca della somma di L. 10.000.000. Con sentenza pubblicata sul Com. Uff. n. 17 del 9 novembre 2000 la Commissione Disciplinare condannava il Facciaroni all’inibizione per il periodo di anni 3 (tre) e la società alla penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nel campionato (allora) in corso. Rilevava la Commissione, in sintesi, che le affermazioni del Fratini, il calciatore cui il Facciaroni aveva offerto la somma di denaro, erano attendibili essendo state confermate da altri tesserati e persino da certo Montanari Matteo, tesserato della società Campiglione. Avverso tale decisione proponevano rituale e tempestivo appello il Facciaroni e la società eccependo vizi procedurali (la mancata contestazione degli addebiti) e l’infondatezza, nel merito, della tesi accusatoria. In accoglimento del primo dei due motivi questa Commissione d’Appello (previa riunione dei due procedimenti) annullava la sentenza impugnata e disponeva il rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche per il rinnovo del procedimento (Com. Uff. n. 14/C del 5 gennaio 2001). All’esito del nuovo giudizio, susseguente a deferimento (in relazione ai medesimi fatti) del 25.10.2001, la Commissione Disciplinare confermava il proprio orientamento ed infliggeva ancora una volta al Facciaroni l’inibizione per il periodo di anni 3 (tre) ed alla società la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, da scontare nel campionato (allora) in corso (Com. Uff. n.33 del 14 febbraio 2002). Avverso tale decisione proponevano per la seconda volta appello, rituale e tempestivo, il Facciaroni e la società osservando, in breve, che i Giudici di prime cure avevano ignorato completamente le loro ragioni e nel ritenere la piena attendibilità del Fratini non si erano presi cura di esaminare (dandone conto in sede di motivazione) le incongruenze della tesi accusatoria. Chiedevano, pertanto, l’annullamento della decisione di primo grado. Alla seduta del 21 marzo 2002, presenti il Facciarone ed il Presidente della Polisportiva Campiglione, il rappresentante della Procura Federale, dr. A. Mensitieri, ed il legale degli appellanti, avv. A. Murgese, riproponevano ciascuno i propri argomenti insistendo per il rigetto e l’accoglimento, rispettivamente, dell’appello. Il caso per il quale è processo, che trae origine dall’offerta della somma di L. 10.000.000 del Facciaroni al Fratini per influire sul risultato della gara che si sarebbe disputata da lì a qualche giorno tra le rispettive squadre, ruota attorno alla credibilità del Fratini, che è la persona che con il suo racconto ha reso possibile la denunzia da parte del Presidente della sua società, prima, ed il deferimento da parte della Procura Federale, dopo. Ruota pure attorno all’attendibilità del Facciaroni che, pure ammettendo di aver preso contatti con il calciatore della squadra avversaria, ha negato di aver mai offerto alcunché al Fratini. Bisogna precisare innanzi tutto che la duplice circostanza di essersi svolti i colloqui tra il Fratini ed il Facciaroni in assenza di testimoni e di essere le due versioni del tuttoinconciliabili non porta necessariamente a concludere che non è provata alcuna delle due tesi e che il Facciaroni va assolto, come rilevato dagli appellanti, dal momento che elementi di attendibilità possono rinvenirsi nella credibilità o non credibilità intrinseca di quanto sostenuto da ciascuno dei due protagonisti e nella condotta da loro tenuta nella vicenda. Con la diversa conclusione di doversi ritenere fondate le affermazioni di uno dei due - del Fratini, nell’ipotesi che qui interessa - e di doversi respingere gli appelli proposti. Il Facciaroni, ad esempio e giusto per cominciare, ha fatto presente di avere contattato di persona il Fratini, il 23.5.2000 mentre questi era al lavoro e giacché si trovava in zona, per il desiderio di avere notizie sullo stato di salute del portiere del San Filippo Valle, Simone Santarelli, che era rimasto coinvolto in un incidente stradale. Lo aveva chiamato al telefono uno dei giorni successivi sempre per avere notizie del Santarelli. Ebbene, potrebbe non ravvisarsi alcunché di strano nel fatto che il Facciaroni, in zona per lavoro, sia andato a trovare di persona il Fratini per avere notizie sul conto del Santarelli. Appare poco credibile, invece, che gli abbia telefonato da lì a qualche giorno per avere altre notizie; appare poco credibile perché tanto affettuoso interessamento per la salute del Santarelli poco e male si concilia con il fatto di non aver telefonato direttamente allo stesso Santarelli e di non essersi sincerato delle sue condizioni parlando personalmente con lui o con un suo familiare, posto che (dichiarazioni del Santarelli alla mano) lo conosceva, lo aveva contattato in precedenza per includerlo nella rosa dei giocatori della sua squadra ed era in possesso dei suoi recapiti telefonici. Ancor meno credibili risultano le spiegazioni del Facciaroni allorché si considera che tanto premuroso interessamento verso persona le cui condizioni di salute stanno evidentemente a cuore non si è tradotto da parte dello stesso Facciaroni, Fratini o non Fratini, in telefonata alcuna, neppure per un semplice e sbrigativo saluto o per banali auguri di pronta guarigione. La circostanza, prima ancora che far riflettere sulla stranezza del comportamento del Facciaroni, la dice lunga sulla veridicità dei motivi per i quali ha contattato il Fratini e dimostra come non gli interessasse più di tanto, in realtà, la salute del Santarelli e che quella di avere sue notizie è stata la versione di comodo volta a giustificare i contatti con il Fratini. Avrebbe potuto negarli in radice. Il non averlo fatto lo ha posto nella necessità di trovare una scusa, maldestramente individuata nel presunto desiderio di notizie sulle condizioni di salute di persona di cui in realtà non gli importava più di tanto. Se non la salute del Santarelli cosa ha spinto il Facciaroni a ricercare il Fratini? In mancanza di altro, reale e plausibile motivo, evidentemente il motivo riferito dallo stesso Fratini: il proposito del Facciaroni di incidere sullo svolgimento della partita della domenica successiva offrendo ad un calciatore della squadra avversaria l’allettante somma di L. 10.000.000. A dimostrazione dell’infondatezza di quest’assunto hanno fatto presente gli appellanti che spiegazione come questa poco e male si concilia con la volontà di alterare l’andamento di una gara, dal momento che se davvero una squadra vuol conseguire un risultato favorevole rivolge le sue attenzioni al portiere o ad un difensore della squadra avversaria e non ad un attaccante, quale era per l’appunto il Fratini. L’obiezione contiene un nucleo di verità, ma senza voler dire che la scorrettezza non sempre si concilia con la furbizia, bisogna tener presente che non sempre chi è animato da propositi quali quelli del Facciaroni può rivolgersi a chi gli pare della squadra avversaria. Più facilmente si indirizza verso chi conosce già ed a chi, per le ragioni più svariate e poco importa se sbagliando, suppone di poter fare una certa proposta. Il Facciaroni conosceva il Santarelli, ad esempio, ma conosceva ancor meglio il Fratini che nel precedente campionato aveva militato nella sua squadra. Va detto anzi che non è dovuto al caso che si sia rivolto proprio a questo calciatore e non ad altri; a questo calciatore al quale per via della dimestichezza dovuta all’appartenenza (per buon periodo di tempo) alla medesima squadra e della familiarità che nasce dal partecipare a molteplici esperienze comuni ha ritenuto di poter fare quella certa offerta. Il Fratini nutriva motivi di risentimento verso la sua ex squadra: è stato posto in rilievo dagli appellanti a dimostrazione dell’inattendibilità delle sue affermazioni accusatorie e, è il caso di aggiungere, dell’inverosimiglianza che il Facciaroni abbia potuto rivolgersi proprio a lui per addomesticare l’esito di quella certa gara. E’ vero. Risulta dalle dichiarazioni di compagni di squadra del Fratini che questi in effetti aveva motivi di rancore verso i suoi ex dirigenti e non ha difficoltà a credere, questa Commissione, che questo calciatore non era propriamente animato da sentimenti di sincera gratitudine e riconoscenza verso chi, a suo avviso, gli aveva fatto dei torti. Con tutto ciò non è sostenibile che il suo risentimento sia andato oltre i confýni della normale, anche se accentuata, rabbia o del disappunto che si manifesta con il non perder occasione per dir male della vecchia squadra e dei vecchi dirigenti. Non è credibile, soprattutto, che il rancore del Fratini abbia raggiunto livelli di tale patologica consistenza da spingerlo a tutta una messa in scena con dirigenti e compagni della nuova squadra, prima, e ad affermazioni del tutto false e calunniose in sede di Giustizia sportiva, dopo. Di questo è fermamente convinta questa Commissione non per acritica adesione alla tesi accusatoria, ma perché appare davvero eccessivo che taluno per il solo fatto di non esser più gradito ad una squadra (questo è il torto del quale il Fratini ha ritenuto di essere rimasto vittima) decida di vendicarsi inventando dal nulla tutta una storia. La persuasione che il risentimento del Fratini (in fondo avvezzo, per esperienza diretta o indiretta, al fatto che un calciatore possa essere scaricato da una squadra) si è mantenuto nei limiti della normale rabbia e del disappunto più comprensibile trova conferma proprio nel Facciaroni che (sia pure per un motivo non vero) non esita ad ammettere di essersi rivolto proprio al Fratini per notizie sullo stato di salute del Santarelli: va da sé che se i rapporti fra lo stesso Fratini e la società, che egli Facciaroni impersonava, fossero stati della più insanabile inimicizia, del risentimento più feroce non gli si sarebbe mai rivolto ed avendolo fatto di persona la prima volta sarebbe stato trattato nel peggiore dei modi, quanto meno con la più gelida e distaccata indifferenza. Come in realtà non è avvenuto, se è vero, come lo è, che il Facciaroni è tornato a telefonare al Fratini da lì a qualche giorno per avere (secondo il suo assunto) nuove notizie sulle condizioni di salute del Santarelli. Il vero è, in definitiva, che il Facciaroni per cercare di addomesticare la gara che la sua squadra avrebbe disputato da lì a qualche giorno con la S. Filippo Valle si è rivolto a quel Fratini che conosceva già, o che credeva di conoscere quanto alla sua indole, e che questi, disgustato dalla proposta ricevuta, ne ha parlato con rabbia, e come per sfogarsi, con compagni di squadra e dirigenti, dando in questo modo il là (neppure direttamente, ma attraverso il suo Presidente) al presente procedimento. Che, sulla base di quanto fin qui rilevato e degli ulteriori motivi esposti nella decisione impugnata (che questa Commissione condivide e fa propri) non può non concludersi nel modo già indicato dai primi Giudici. Da rilevare, per ciò che riguarda le sanzioni inflitte, che l’inibizione irrogata al Facciaroni e, sotto il profilo della responsabilità oggettiva, la penalizzazione di 3 punti applicata alla società appaiono ben proporzionate alla reale entità e gravità dei fatti, di tal ché la decisione impugnata merita pieno ed integrale accoglimento, ad avviso di questa Commissione, anche da questo diverso punto di vista. Dal mancato accoglimento dell’appello discende la necessità di incamerare la relativa tassa. Per questi motivi, la C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti dalla Pol. Campiglione di Fermo (Ascoli Piceno) e dal Sig. Facciaroni Giorgio, li respinge e dispone incamerarsi le relative tasse.
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