F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 21/03/2002 n. 9 9 – APPELLO DELL’A.C. OSPEDALETTI SANREMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSPEDALETTI SANREMO/CARCARESE 1929 DEL 13.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 30 del 21.2.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 21/03/2002 n. 9 9 - APPELLO DELL’A.C. OSPEDALETTI SANREMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSPEDALETTI SANREMO/CARCARESE 1929 DEL 13.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 30 del 21.2.2002) L’U.L.S. Carcarese 1929, con telegramma del 13.1.2002 diretto al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, preannunciava reclamo avverso Ia regolarità della gara Ospedaletti/Carcarese disputata il 13.1.2002 per il Campionato di 1a Categoria e terminata con il risultato di 1-1. Al telegramma la Società faceva seguito con il reclamo proposto il 15.1.2002. Deduceva la reclamante che alla suddetta gara l’A.C. Ospedaletti San Remo aveva fatto partecipare il calciatore Borgna Michele in posizione irregolare in quanto squalificato. Con successiva nota del 22.1.2002, l’U.L.S. Carcarese 1929 dichiarava di rinunciare al reclamo, ma di seguito impugnava davanti alla competente Commissione Disciplinare il provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 24 gennaio 2002 che, dopo Ia predetta rinuncia, aveva omologato la gara. Nel reclamo alla Commissione Disciplinare l’U.L.S. Carcarese 1929 deduceva che il Giudice Sportivo avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sulla questione da essa sollevata ai sensi dell’art. 29, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione Disciplinare, ritenuta la propria competenza in materia (affermando, quindi, anche che il Giudice Sportivo avrebbe dovuto trasmettere il reclamo alla stessa Commissione ai sensi dell’art. 42, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva) esaminava il reclamo e lo accoglieva perchè effettivamente alla gara del 13.1.2002 aveva preso parte in posizione irregolare il calciatore Borgna. La Commissione Disciplinare, pertanto, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 21 febbraio 2002, irrogava all’A.C. Ospedaletti San Remo la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2. Propone appello l’A.C. Ospedaletti San Remo chiedendo, con eccezioni in rito e nel merito, la riforma della decisione appellata. L’appello va respinto. Non può essere accolta l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del reclamo, in quanto, contrariamente a quanto assume l’appellante, il Sig. Enzo Olivieri, firmatario del reclamo alla Commissione Disciplinare, era debitamente munito dei poteri di rappresentanza dell’U.L.S. Carcarese 1929 come risulta dal foglio di censimento. Nel merito, è infondata l’unica censura dedotta, atteso che la squalifica del calciatore Borgna risulta dal Comunicato Ufficiale n. 24 del 10 gennaio 2002 e la gara si è disputata nel gennaio successivo 13.1.2002. La pubblicazione del provvedimento sul Comunicato Ufficiale affisso all’Albo del Comitato, determina, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, la presunzione assoluta di conoscenza del provvedimento stesso. L’A.C. Ospedaletti San Remo non può quindi opporre che ha avuto notizia della squalifica solo quando ha ricevuto copia del comunicato ufficiale tramite posta. L’appello, in conclusione, va rigettato. La tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Ospedaletti Sanremo di San Remo (Imperia) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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