F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 21/03/2002 n. 10 10 – APPELLO DELL’A.S. VIGOR 1929 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA FABBRICA CARBOGNANO/VIGOR DEL 13.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 54 del 21.2.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 21/03/2002 n. 10 10 - APPELLO DELL’A.S. VIGOR 1929 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA FABBRICA CARBOGNANO/VIGOR DEL 13.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 54 del 21.2.2002) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, in relazione alla gara del Campionato di 1a Categoria Fabbrica/Vigor Acquapendente del 13.1.2002, non disputatasi per mancata presentazione della squadra ospite, ordinava il recupero della gara, ritenendo sussistente l’ipotesi di forza maggiore di cui all’art. 55 comma 2 delle N.O.I.F. per la pericolosità della circolazione stradale di quel giorno a causa della presenza di gelo e ghiaccio. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 54 del 21 febbraio 2002, accogliendo il reclamo presentato dalla società Fabbrica Carbognano avverso la decisione del Giudice Sportivo, annullava la decisione di primo grado e comminava alla società Vigor Acquapendente la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 e la penalizzazione di un punto in classifica. Avverso quest’ultima decisione propone appello la società Vigor Acquapendente, deducendo l’errata applicazione della norma di cui all’art. 55 delle N.O.I.F. e la insufficiente o omessa motivazione circa la sussistenza delle condizioni di pericolosità della rete viaria, evidenziate nella decisione del primo giudice. Preliminarmente, deve essere dichiarata l’ammissibilità del reclamo, ai sensi dell’art. 33 lettere b) e c) C.G.S.. Il reclamo, infatti, concerne l’erronea applicazione dell’art. 55 delle N.O.I.F., sotto il profilo della falsa applicazione della norma e dell’omesso esame di punti decisivi della controversia, da parte della Commissione Disciplinare e non investe, in fatto, il merito della sussistenza della causa di forza maggiore, già dichiarata dal Giudice Sportivo in primo grado e, in ordine alla quale la Commissione Disciplinare decide in seconda e ultima istanza in forza del disposto di cui al 2° comma del citato art. 55. Nel merito e sotto il profilo di diritto, l’appello è fondato. La decisione impugnata ha applicato erroneamente la norma di cui all’art. 55, disattendendo le obiettive risultanze, evidenziate nella decisione di primo grado (certificazione del Sindaco e della Stazione CC. di Acquapendente circa l’impraticabilità e la pericolosità delle strade), omettendo, inoltre, di indicare e precisare alcune circostanze rilevanti, pur poste alla base della decisione stessa, quali la disputa nella stessa zona di altre partite di campionato. Il primo giudice ha infatti correttamente valutato le condizioni delle strade quali si presentavano la mattina del 13 gennaio scorso, sulla base delle certificazioni del Comune e dei Carabinieri di Acquapendente. Il manto stradale si presentava infatti ghiacciato e tale situazioni aveva provocato numerosi incidenti nella zona. La decisione di non intraprendere il viaggio per effettuare la trasferta, in base alle previsioni ragionevolmente formuIabili in considerazione delle circostanze di luogo e di tempo, rispondeva pertanto ad un legittimo atteggiamento di prudenza per evitare un serio e concreto rischio per l’incolumità degli atleti. La motivazione della decisione impugnata deve ritenersi carente anche per quel che concerne la dedotta circostanza della contemporanea disputa di altre partite nella stessa zona, considerata dalla Disciplinare stessa di “assorbente rilievo”. Non vengono infatti indicate, né risultano dagli atti, quali gare siano state disputate nello stesso giorno (della categoria allievi o dilettanti) e in quale locaIità, circostanza questa rilevante in quanto la difficoltà di circolazione riguardava specificatamente il Comune di Acquapendente e un preciso orario (Ie 10,30 del mattino). La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e, conseguentemente deve essere ripristinata la delibera del Giudice Sportivo conosciuto in primo grado la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 55 delle N.O.I.F.. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.S. Vigor di Acquapendente (Viterbo), annulla l’impugnata delibera, disponendo l’effettuazione della gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it