F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 04/04/2002 n. 1 1 – APPELLO CALCIATORE AMODIO ROBERTO AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO RISOLUTORIO TRA IL RECLAMANTE E IL F.C. TURRIS 1944 (Delibera Commissione Tesseramenti – Com.Uff. 29/D – Riunione del 20.4.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 04/04/2002 n. 1 1 - APPELLO CALCIATORE AMODIO ROBERTO AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO RISOLUTORIO TRA IL RECLAMANTE E IL F.C. TURRIS 1944 (Delibera Commissione Tesseramenti - Com.Uff. 29/D - Riunione del 20.4.2001) Il calciatore Amodio Roberto proponeva reclamo - in data 27.7.2001 - avverso la decisione adottata dalla Commissione Tesseramenti pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 29/ D-Riunione del 20.4.2001, con la quale veniva dichiarata ‘la validità ed efficacia dell’accordo risolutorio del 14.7.2000 fra la soc. Turris 1944 S.r.l. ed il calciatore Roberto Amodio alla condizione che la soc.Turris corrisponda al calciatore la somma di 20.000.000 oltre interessi legali a far data dal 14.7.2000 fino alla data di effettiva corresponsione ed oltre ad oneri di legge.” In sostanza l’Amodio sosteneva di aver stipulato con la Turris un contratto che lo legava a detta società per la stagione sportiva 2000/2001 con il compenso annuo pari a L.136.000.000 e di non aver mai espresso, successivamente, la volontà di risolvere detto contratto e, in particolare, di non aver mai apposto la sua firma su documenti stilati su carta della società in data 14.7.2000 o nei giorni precedenti, ad eccezione della quietanza liberatoria che gli era stata richiesta a fine giugno dello stesso anno. Nella seduta del 5 ottobre 2001 questa Commissione d’Appello Federale emetteva ordinanza con la quale, ritenuta la necessità di accertare l’autenticità della firma apparentemente apposta dal calciatore Amodio Roberto sulla risoluzione contrattuale in data 14.7.2000, disponeva la rimissione degli atti all’Ufficio Indagini per l’espletamento di una perizia tecnico-calligrafica previa acquisizione di scritture di comparazione. L’Ufficio Indagini espletava l’incarico di cui all’ordinanza della C.A.F. affidando l’incarico alla consulente dott.ssa Anna Petrecchia che concludeva affermando “la firma a nome Amodio Roberto apposta sull’atto di risoluzione di contratto in verifica, si ritiene autograta, cioè eseguita dall’Amodio stesso”. Ritiene la C.A.F. che il risultato della disposta perizia possa ritenersi decisivo ai fini della risoluzione del caso. Essendo fuor di dubbio l’autenticità della firma dell’Amodio apposta sulla scrittura in esame, il contratto che legava quest’ultimo alla soc. Turris per la stagione 2000/2001 deve ritenersi risolto. Le altre argomentazioni poste a sostegno del ricorso non possono trovare accoglimento; in particolare la tesi di una possibile sottoscrizione carpita subdolamente mediante la sottoposizione alla firma di un foglio in bianco, non suffragata da alcun altro valido apporto probatorio ed avanzata solo dopo aver sempre ribadito la falsità della firma. Il ricorso va conseguentemente respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal calciatore Amodio Roberto e dispone incamerarsi la tassa versata.
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