F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 04/04/2002 n. 2 2 – APPELLO DELLA A.C. S. LUCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. LUCIA/ COLLIGIANA DEL 16.9.2001 (Delibera del Giudice Sportivo 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n .14 del 21.11.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 04/04/2002 n. 2 2 - APPELLO DELLA A.C. S. LUCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. LUCIA/ COLLIGIANA DEL 16.9.2001 (Delibera del Giudice Sportivo 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n .14 del 21.11.2001) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 14 del 2 novembre 2001 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, decidendo sul reclamo proposto dalla U.S. Colligiana s.r.l. in merito alla posizione del calciatore Ascione Ciro della A.C. S. Lucia nella gara S. Lucia / Colligiana del 16.9.2002, condannava la A.C. S. Lucia alla sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Rilevava il Giudice che il calciatore, che non aveva titolo a prendere parte alla gara in quanto squalificato, era entrato in campo al 23’ del secondo tempo in sostituzione del compagno di squadra Aimola Marco, come dimostrato dal fatto di essere indicato, l’Ascione, nell’elenco dei calciatori consegnato all’arbitro ed allegato al referto e, soprattutto, dallo stesso referto che dava atto dell’ingresso in campo dell’Ascione. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.C. S. Lucia obiettando che l’Ascione non aveva affatto preso parte alla gara dal momento che la squadra non aveva sostituto non solo l’Aimola, ma calciatore alcuno. La diversa annotazione contenuta nel referto arbitrale, secondo cui le sostituzioni erano state addirittura quattro, doveva ritenersi del tutto erronea visto che di sostituzioni, insisteva, non ne erano state effettuate affatto. Alla luce di quanto sostenuto dall’appellante, del fatto che nella distinta dei calciatori partecipanti alla gara presentata dalla A.C. S. Lucia figurava l’Ascione senza che il suo nominativo fosse accompagnato però dall’indicazione dei dati anagrafici e del documento di identità e dell’ulteriore circostanza che il nominativo dell’Ascione e dell’Aimola, così come di tutti gli altri 6 calciatori interessati dalle sostituzioni, compariva nel settore relativo alla “Società Ospitata” (e cioè dell’U.S. Colligiana), laddove detti calciatori sono tutti della Società Ospitante, e cioè della A.C. S. Lucia, questa Commissione disponeva l’escussione dell’arbitro della gara Sig. Andrea Berti e dei capitani delle due squadre, delegando a questo scopo l’Ufficio Indagini (Ordinanza adottata alla seduta del 22.11.2001). L’accertamento veniva espletato di talché questa Commissione poteva prendere nuovamente in esame il caso nel corso della seduta del 4 aprile 2002. Presente il Presidente della A.C. S. Lucia, il difensore avv. Debora Bandoni ribadiva le ragioni esposte nell’appello ed insisteva per il suo accoglimento. Sulla scorta di quanto fatto presente dalla società appellante, confermato in pieno dalle dichiarazioni dei capitani delle due squadre e soprattutto dell’arbitro della gara, Sig. Berti, l’appello proposto dall’A.C. S. Lucia merita pieno accoglimento. E’ circostanza assolutamente pacifica, infatti, che il calciatore Ascione non prese parte alla gara della sua squadra con la Colligiana del 16.9.2001. E’ ben vero, come rilevato dal Giudice di 2° Grado, che il suo nominativo figurava fra coloro che erano entrati in campo in sostituzione di compagni di squadra, ma è altrettanto vero ed assolutamente incontestabile che ciò non è avvenuto, dal momento che la squadra del S. Lucia nel corso della gara con la Colligiana non ha operato sostituzione alcuna. Come correttamente chiarito dall’arbitro, si è trattato da parte sua di un errore, nel senso che nel trascrivere al termine della partita le sostituzioni operate dalle due squadre aveva indicato il nominativo dei calciatori della S. Lucia (che di sostituzioni non ne aveva effettuato affatto), invece che della Colligiana, che aveva effettuato invece quattro sostituzioni. Così stando le cose, non vi è dubbio che l’appello proposto dalla A.C. S. Lucia merita, come già scritto, pieno ed integrale accoglimento, nei termini esatti di cui in dispositivo. Oltre a dar prova, pacifica ed incontrovertibile, della non partecipazione dell’Ascione alla partita con la Colligiana, gli atti del procedimento evidenziano, in modo egualmente pacifico ed incontrovertibile, la scorrettezza della U.S. Colligiana; slealtà sulla quale va soffermata l’attenzione per le valutazioni e le conseguenti iniziative che essa merita. Ebbene, nel corso della gara col S. Lucia del 16.9.2001 il nominativo dell’Ascione non figurava nella distinta tra gli 11 calciatori che sarebbero scesi in campo né era tra coloro che hanno dato inizio, in via di fatto, alla partita. Come già esposto, non è stato neppure tra coloro che sono intervenuti successivamente, per la semplice ragione di non aver effettuato, la sua squadra, sostituzione alcuna. Ebbene, di queste circostanze di fatto, constatate direttamente e personalmente da dirigenti e tesserati tutti, la U.S. Colligiana era necessariamente e pienamente a conoscenza, al di là del referto arbitrale e di tutti i possibili altri documenti, ed in relazione ad essi mai e poi mai avrebbe potuto cadere in errore. A quest’ultimo proposito val la pena soffermare l’attenzione sul fatto che non si è trattato della sostituzione da parte di ciascuna delle due squadre di alcuni calciatori, di talché equivoci sul numero e sull’identità degli entrati in campo, dell’una e dell’altra squadra, sarebbero potuti sorgere. Come già rilevato, il 16.9.2001 la Colligiana ha provveduto a quattro sostituzioni, mentre la S. Lucia non ne ha effettuato affatto, di talché mai e poi mai la U.S. Colligiana avrebbe potuto sostenere appena pochi giorni dopo la gara, nel proporre reclamo, che il calciatore Ascione aveva preso parte alla gara o perché sceso in campo sin dall’inizio o perché subentrato successivamente. L’averlo fatto speculando sull’errore in cui altri era caduto allo scopo di ottenere scorrettamente una vittoria che il campo aveva assegnato alla squadra avversaria integra una grave slealtà, meritevole di essere valutata alla luce di quel principio che non a caso è previsto dal primo comma del primo articolo del Codice di Giustizia Sportiva; quel principio di lealtà, correttezza e probità cui ogni tesserato è tenuto ad attenersi e che la U.S. Colligiana ha invece grossolanamente e gravemente violato. Consegue da quanto fin qui osservato che la U.S. Colligiana va deferita al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S.. Per questi motivi, la C.A.F. accoglie il reclamo come suesposto dalla A.C. S. Lucia di Prato, annulla l’impugnata delibera e ripristina, quindi, il risultato di 2-0 conseguito in campo. Deferisce al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica l’U.S. Colligiana, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.. Dispone la restituzione della tassa versata
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