F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 04/04/2002 n. 5 5 – APPELLO DELL’A.C. CITTÀ DI CASTELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTA’ DI CASTELLO/ANGELANA DEL 4.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 28 del 9.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 04/04/2002 n. 5 5 - APPELLO DELL’A.C. CITTÀ DI CASTELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTA’ DI CASTELLO/ANGELANA DEL 4.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 28 del 9.1.2002) Con atto 11 gennaio 2002 l’A.C. Città di Castello preannunciava appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 9 gennaio 2002 e relativa alla gara Città di Castello / Angelana del 4 novembre 2001, richiedendo copia degli atti ufficiali. A seguito di tale dichiarazione di impugnazione venivano trasmessi alla società appellante con nota 31.01.2002 tutti i documenti relativi. A tale trasmissione non seguiva il deposito, nel termine perentorio di giorni sette dalla ricezione della copia degli atti, dei motivi a sostegno del gravame proposto. Pertanto ai sensi degli artt. 29, 33 n. 2 e 24 del Codice di Giustizia Sportiva va dichiarata l’inammissibilità dell’appello e va conseguentemente disposto l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come suesposto dalla A.C. Città di Castello di Città di Castello (Perugia), ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione di copia degli atti ufficiali. Ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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