F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 04/04/2002 n. 6 6 – APPELLO DEL G.S. DORIA VOLUNTAS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOLINO/DORIA VOLUNTAS DEL 27.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 30 del 21.2.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 04/04/2002 n. 6 6 - APPELLO DEL G.S. DORIA VOLUNTAS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOLINO/DORIA VOLUNTAS DEL 27.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 30 del 21.2.2002) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 21 febbraio 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, decidendo sul reclamo proposto dalla società G.S. Doria Voluntas in merito alla sospensione della gara Molino / Doria Voluntas del 27.1.2002 ed alla decisione del Giudice Sportivo di annullare l’incontro disponendone la ripetizione (Com. Uff. n. 21 del 31 gennaio 2002), dichiarava l’inammissibilità del reclamo. Rilevava la Commissione che la società non aveva inviato copia del reclamo alla controparte, la A.S. Molino, a norma di quanto previsto dall’art. 29, comma 5, C.G.S.. Il reclamo andava dichiarato, di conseguenza, inammissibile. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello il G.S. Doria Voluntas che ne inviava copia alla A.S. Molino e, riproposte nel merito le ragioni già fatte valere in sede di reclamo, chiedeva la convalida del risultato di 2-0 in suo favore conseguito sul campo. L’appello proposto, che prende implicitamente le mosse dalla (presunta) erronea applicazione da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia delle norme sulla ritualità dei reclami e dunque dalla previsione di cui all’art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile, ma va rigettato nel merito. Stabilisce l’art. 29 C.G.S. che copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo ... deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte (comma 5). Prevede pure che la inosservanza delle formalità di cui ai commi 5, ... costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame (comma 9). Prevede soprattutto, per ciò che riguarda la decisione che è chiamata ad emettere questa Commissione, che le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza (stesso comma 9). Ebbene, nel proporre reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo di cui al Com.Uff. n. 21 del 31 gennaio 2002 il G.S. Doria Voluntas non ha inoltrato alla controparte, e cioè alla A.S. Molino, copia dei motivi del reclamo. A ragione la Commissione Disciplinare ha dichiarato l’inammissibilità, dunque, del reclamo, facendo corretto e non censurabile uso di quell’art. 29, comma 9, che si è prima ricordato. Stando così le cose la delibera della Commissione Disciplinare appena richiamata non può che essere confermata senza che a nulla rilevi che il G.S. Doria Voluntas abbia inoltrato copia dell’appello alla controparte. Circostanza del genere, infatti, se vale ad attribuire i crismi della regolarità all’impugnazione innanzi a questa Commissione non sana l’irritualità del reclamo innanzi alla Commissione Disciplinare; non la sana per via della preclusione di cui al comma 9 dell’art. 29 C.G.S. richiamato nel suo tenore letterale in precedenza. Dal mancato accoglimento dell’appello discende la necessità di incamerare la relativa tassa. Per questi motivi, la C.A.F. respinge il reclamo come suesposto dal G.S. Doria Voluntas di Cologno Monzese (Milano) e ordina l’incameramento della tassa versata.
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