F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 04/04/2002 n. 7 7 – APPELLO DELLA POL. FLUMINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FERRINI QUARTU/FLUMINI DEL 23.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 26 del 24.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 04/04/2002 n. 7 7 - APPELLO DELLA POL. FLUMINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FERRINI QUARTU/FLUMINI DEL 23.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 26 del 24.1.2002) La Polisportiva Flumini proponeva reclamo al Giudice Sportivo avverso il risultato della gara Ferrini Quartu/Flumini del 23.12.2002 chiedendo la ripetizione della stessa. Sosteneva di non avere potuto provvedere alle necessarie sostituzioni perché i calciatori in panchina erano stati allontanati dall’arbitro che non aveva permesso il loro successivo impiego pur se non formalmente espulsi. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna respingeva il reclamo, avendo l’arbitro della gara confermato di aver formalizzato l’espulsione nei riguardi degli unici tre giocatori di riserva della formazione del Flumini che sedevano in panchina. Preannunciava ricorso a questa Commissione d’Appello la Pol. Flumini, richiedendo copia degli atti. L’appello è inammissibile per mancata presentazione dei motivi dell’appello. Ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., nel caso di richiesta di documenti ufficiali, l’appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il 7° giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi, così come previsto dal combinato disposto dagli art. 29 e 34 C.G.S.. L’art. 29 comma 5 C.G.S. stabilisce poi che tutti i reclami ed i ricorsi devono essere motivati; ed il successivo comma 6 precisa che i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Flumini di Quartu S. Elena (Cagliari), sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la tassa.
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