F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 04/04/2002 n. 9 9 – APPELLO DEL F.C. TURRIS 1944 AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PRONUNCIATA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE IN RELAZIONE AL SUO RECLAMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 31.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 141 del 22.2.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 04/04/2002 n. 9 9 - APPELLO DEL F.C. TURRIS 1944 AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PRONUNCIATA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE IN RELAZIONE AL SUO RECLAMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 31.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 141 del 22.2.2002) Con la gravata decisione, l’intestata Commissione Disciplinare ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dall’attuale appellante avverso la squalifica del campo di gioco fino al 31 maggio 2002, inflitta dal Giudice Sportivo per i gravissimi fatti avvenuti a danno dell’arbitro in occasione dell’incontro Turris 1944 / Ostia Mare del 16 dicembre 2001, valida per il Campionato Nazionale Dilettanti (come da Com. Uff. n. 121 del 17 gennaio 2002). La declaratoria di inammissibilità si basava sulla circostanza che il reclamo proposto dinanzi all’Organo di seconda istanza non risultava obiettivamente riconducibile al legale rappresentante della Società o ad altro soggetto legittimato a proporre il reclamo stesso in quanto: non era indicato né il nome né la qualifica del sottoscrittore, sia nel testo del reclamo che nel timbro sociale posto in calce al medesimo; la sottoscrizione posta in calce constava di una semplice sigla illeggibile ed in alcun modo riconducibile alle firme depositate nel foglio di censimento. Non valeva a superare i suddetti rilievi il fax inviato in data 7 febbraio 2002, a firma dell’Amministratore Unico Antonio Ascione, in cui si assumeva che il reclamo era stato redatto e sottoscritto dal massimo dirigente della società in argomento, ovvero il Presidente. Il reclamo a questa Commissione d’Appello da parte della Turris fonda la richiesta di sovvertimento del deliberato di inammissibilità espresso dalla Commissione Disciplinare essenzialmente sulla circostanza che il reclamo era stato comunque prodotto su foglio di carta intestata della società, con relativo timbro apposto in calce allo stesso. Il gravame, nondimeno, non merita accoglimento, dovendosi confermare il deliberato della Commissione Disciplinare. Non può evincersi, infatti, in alcun modo né dalla forma, né in verità dal testo, del reclamo esperito dinanzi alla Commissione Disciplinare, a quale soggetto, legalmente o specificamente legittimato ad agire e rappresentare la società in tale sede, sia riconducibile la peraltro assolutamente illeggibile sottoscrizione che, inoltre, non risulta trovare corrispondenza nel foglio di censimento della società. Incidendo il profilo suddetto sulla intrinseca validità ed esistenza dell’atto, e quindi non potendosi porvi rimedio con dichiarazioni ex post da parte dei vertici societari, la declaratoria contestata va inevitabilmente confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal F.C. Turris 1944 di Torre dei Greco (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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