F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/04/2002 n.1 1 – APPELLO DELLA POL. VALSOLDESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.9.2002, INFLITTA AL CALCIATORE BERTARINI STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia – Com. Uff. n. 33 del 28.2.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/04/2002 n.1 1 - APPELLO DELLA POL. VALSOLDESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.9.2002, INFLITTA AL CALCIATORE BERTARINI STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia - Com. Uff. n. 33 del 28.2.2002) In relazione all’incontro di calcio del 3.2.2002 fra la Pol. Valsoldese e la S.C. Lainatese l’arbitro Sig. D’Ambrogio faceva rapporto al Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Bertarini Stefano (della Pol. Valsoldese) perché al 45° minuto del secondo tempo lo aveva violentemente spinto ed insultato con frasi tipo: “bastardo, figlio di puttana”. Con C.U. n. 23 del Comitato Provinciale di Como del 7 febbraio 2002 veniva pubblicata la sanzione del Giudice Sportivo inflitta al Bertarini: squalifica fino al 28.10.2002. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, su ricorso della Pol. Valsoldese, riduceva la squalifica sino a tutto il 15.9.2002. Avverso tale decisione ha proposto appello il 6.3.2002 la Pol. Valsoldese medesima, sostenendo che la motivazione del provvedimento impugnato era carente in quanto non si spiegava perché era stata soltanto ridotta la sanzione e non eliminata la stessa visto che la ricostruzione dei fatti ad opera dell’arbitro non era conforme alla realtà. Questa C.A.F. osserva che il reclamo è inammissibile. Infatti, il Bertarini ha avuto 8 mesi di squalifica; ai sensi del’art. 40 n. 7 lett. d/d1 del Codice di Giustizia Sportiva il reclamo alla C.A.F. è ammissibile solo per squalifiche di calciatori superiori ai 12 mesi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 40 comma 7 lett. d/d1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dalla Pol. Valsoldese di Valsolda (Como) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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