F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/04/2002 n.2 2 – APPELLO DELLA S. S. SCORDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RARI NANTES/SCORDIA DEL 19.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com Uff. n. 40 del 27.2.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/04/2002 n.2 2 - APPELLO DELLA S. S. SCORDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RARI NANTES/SCORDIA DEL 19.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com Uff. n. 40 del 27.2.2002) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul C.U. n.40 del 27 febbraio 2002, giudicando sul reclamo proposto dalla Rari Nantes Siracusa in ordine alla regolarità della posizione del calciatore Alfio Piscitello in occasione della gara A. Libertas Rari Nantes/Scordia del 19.01.2002, deliberava di infliggere alla Società Scordia la punizione della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 - 2. Presupposto della suddetta decisione era la circostanza che il calciatore Alfio Piscitello ‘’non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, non risultando tesserato per la Società Scordia alla data della gara”. Avverso tale delibera propone appello la S.S. Scordia rilevando che il Piscitello, tesserato con decorrenza 3.1.2002 per la Società F.C. Real Lentini, in data 13.1.2002 aveva chiesto al Comitato Regionalè Sicilia, unitamente alla predetta Società, I’annullamento della richiesta di tesseramento. Successivamente la S.S. Scordia, avendo appreso dall’Ufficio Tesseramento del Comitato che il precedente tesseramento del Piscitello per il Real Lentini era stato annullato, aveva inviato a mezzo telefax, in data 18 gennaio 2002, la richiesta di tesseramento a proprio favore del calciatore in questione, ricevendo dal funzionario addetto all’ufficio assicurazioni, sia pure soltanto telefoniche, che “tutto era a posto”. La ricorrente sostiene pertanto che il Piscitello aveva titolo a partecipare alla gara Rari Nantes/Scordia del 19.1.2002 in quanto regolarmente tesserato a quella data per la S.S. Scordia e chiede l’annullamento della delibera impugnata. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Dalla documentazione acquisita ex officio presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Sicilia, risulta infatti che il tesseramento del calciatore Alfio Piscitello per la S.S. Scordia ha decorrenza dal 18 gennaio 2002, giorno antecedente la gara in questione, alla quale egli ha partecipato, pertanto, in posizione regolare. All’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare consegue il ripristino del risultato conseguito sul campo. Per questi motivi la C.A.F., ýn accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S. Scordia di Scordia (Catania), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0 - 2 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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