F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/04/2002 n.5 5 – APPELLO DEL G.S. G.R.S. TERNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 27.1.2006, INFLITTA AL CALCIATORE ABBATI FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 35 del 28.2.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/04/2002 n.5 5 - APPELLO DEL G.S. G.R.S. TERNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 27.1.2006, INFLITTA AL CALCIATORE ABBATI FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 35 del 28.2.2002) Il G.S. G.R.S. Terni ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, di cui al C.U. n. 34 del 28 febbraio 2002, con la quale veniva, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla stessa, ridotta al 27.1.2006 la squalifica già inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Abbati Francesco. Nell’atto di appello la predetta Società ripropone i motivi addotti nei precedenti gradi di giudizio sostenendo sostanzialmente l’involontarietà del colpo inferto all’arbitro e la particolare severità della pena inflitta. Orbene, per quanto concerne il primo motivo di doglianza, le precise e circostanziate dichiarazioni rese dal Direttore di gara alla Commissione Disciplinare non consentono alcun dubbio in ordine alla volontarietà del fatto contestato. Occorre aggiungere che le comprovate circostanze del fatto inducono tuttavia a ridimensionare la gravità dell’episodio contestato. La giovane età dell’incolpato, il corretto comportamento tenuto immediatamente dopo, l’assenza di precedenti specifici a suo carico e infine la circostanza che l’arbitro non ha subito conseguenze di particolare rilevanza sono tutti elementi che inducono ad una valutazione di minore rigore e consentono una riduzione della sanzione inflitta che si ritiene equo fissare fino al 27.1.2004. La tassa di reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal G.S. G.R.S. Terni di Terni, riduce al 27.1.2004 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Abbati Francesco. Dispone restituirsi la tassa versata
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