F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/04/2002 n.7 7 – APPELLO DELL’ATLETICO ATRIPALDA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA ATLETICO ATRIPALDA/USAP AQUILONIA DEL 26.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 66 dell’1.3.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/04/2002 n.7 7 - APPELLO DELL’ATLETICO ATRIPALDA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA ATLETICO ATRIPALDA/USAP AQUILONIA DEL 26.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 66 dell’1.3.2002) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 66 dell’1 marzo 2002, rigettava il reclamo della società Atletico Atripalda, con riferimento alla gara di cui in epigrafe, volto ad ottenere la modifica del risultato conseguito sul campo per aver l’U.S.A.P. Aquilonia impiegato il calciatore Bocchino Michele, tesserato irregolarmente perché la lista di trasferimento era stata sottoscritta da presidente non a ciò legittimato e alla modifica del risultato conseguito sul campo. La società Atletico Atripalda proponeva appello avverso tale decisione ponendo a fondamento dell’atto sostanzialmente gli stessi motivi dedotti davanti alla Commissione Disciplinare, chiedendo l’applicazione della perdita della gara alla società U.S.A.P. Aquilonia ai sensi dell’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S.. Rilevava in particolare che la firma sulla lista di trasferimento risultava apposta da Tornatore Giuseppe non più legittimato in quanto il presidente della società all’epoca di riferimento sarebbe stato il Sig. Guerriero. All’odierna riunione compariva la parte appellante la quale si riportava alle richieste e ai motivi formalmente rappresentati. Il gravame è infondato e va pertanto disatteso. Invero la società reclamante è terza rispetto al rapporto intercorso tra le parti interessate alla cessione del calciatore Bocchino Michele, l’U.S. Aiello cedente e l’U.S.A.P. Aquilonia cessionaria, con la conseguenza che l’Atletico Atripalda non ha titolo per eccepire la illegittimità del trasferimento di detto calciatore. Al rigetto dell’appello consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.AF. respinge l’appello come innanzi proposto dall’Atletico Atripalda di Atripalda (Avellino) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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