F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/04/2002 n.4 4 – APPELLO DEL COMPRENSORIO NOLA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 30.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/04/2002 n.4 4 - APPELLO DEL COMPRENSORIO NOLA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 30.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale) Con ricorso inoltrato in data 8.3.2002 la Società Comprensorio Nola 1925 ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale dell’1.3.2002, che aveva ridotto a tutto il 30.4.2002 la squalifica dal campo di giuoco inflitta alla ricorrente dal Giudice Sportivo, in relazione ai fatti verificatisi nel corso della gara Comprensorio Nola/Grottaglie del Campionato Nazionale Dilettanti, disputata il 3.2.2002. Nel gravame si sostiene che il ferimento di un Assistente dell’arbitro, colpito alla testa da un petardo lanciato dai sostenitori del Nola, non va considerato come reazione all’operato degli ufficiali di gara, che non aveva dato adito ad alcuna contestazione da parte della tifoseria del Nola, bensì come atto deliberatamente diretto a colpire i dirigenti del Nola, ritenuti incapaci di allestire una squadra sufficientemente competitiva nel campionato in corso. Si afferma inoltre che la sanzione inflitta alla ricorrente, confrontata con quelle riguardanti società più biasonate in casi analoghi, sarebbe iniqua ed eccessivamente affittiva per una Società, i cui dirigenti debbono quotidianamente affrontare gravosi problemi economici. Si chiede pertanto una ulteriore riduzione della squalifica del campo. Il ricorso in esame, essendo fondato su motivi attinenti esclusivamente al merito e segnatamente alla sola entità della sanzione impugnata, deve essere dichiarato inammissibile. Esso non prevede infatti, nei confronti della delibera impugnata, alcuna censura che possa ricondursi ai motivi di ricorso alla C.A.F. tassativamente elencati nell’art.35 n.1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., I’appello come sopra proposto dal Comprensorio Nola 1925 di S. Giorgio a Cremano (Napoli) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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