F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 18/04/2002 n.13 13 – APPELLO DELL’A.S. CIVITAVECCHIA CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE ANGIERI ENRICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 59 del 14.3.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 18/04/2002 n.13 13 - APPELLO DELL’A.S. CIVITAVECCHIA CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE ANGIERI ENRICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 59 del 14.3.2002) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 512/C5 del 15 novembre 2002, irrogava al calciatore del Civitavecchia Calcio a 5 Angieri Enrico la sanzione della squalifica fino al 31.12.2002, perché, “espulso per aver colpito volontariamente l’arbitro con una gomitata ad una spalla, uscendo dal terreno di gioco, lo offendeva e minacciava”. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 42 del 4 gennaio 2002, dichiarava l’inammissibilità del reclamo dell’A.S. Civitavecchia Calcio a 5 avverso tale decisione, per mancanza della sottoscrizione in calce allo stesso del legale rappresentante della società. Proponeva gravame a questa Commissione d’Appello l’A.S. Civitavecchia Calcio a 5, rilevando che la sottoscrizione dell’atto da parte del legale della società in calce allo stesso doveva ritenersi rituale e riferibile alla società, anche perché il Presidente dell’A.S. Civitavecchia aveva comunque sottoscritto il reclamo apponendovi la propria firma. tal fine chiedeva l’annullamento e la revoca dell’impugnata decisione con annullamento della squalifica; in subordine invocava la riduzione della sanzione. Questa Commissione in accoglimento dell’appello annullava la decisione impugnata e rinviava all’Organo che aveva emesso la decisione per l’esame del merito. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio riduceva la squalifica del calciatore Angieri Enrico dal 31.12.2003 al 31.12.2002 con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 59 del 14 marzo 2002. Avverso tale pronuncia interponeva rituale gravame l’A.S. Civitavecchia deducendo innanzitutto la mancata audizione della società reclamante al giudizio da ultimo tenutosi innanzi alla predetta Commissione Disciplinare e nel merito “l’infondatezza della squalifica, sia pure nella sua entità ridotta a seguito del reclamo” e comunque l’eccessività della durata della squalifica. All’odierna riunione non compariva la parte appellante nonostante la ritualità della comunicazione della fissazione della data della stessa. Il gravame è infondato e va pertanto disatteso. Risulta dal tenore letterale della decisione impugnata che la società, come da sua richiesta, venne udita alla riunione del 13 marzo 2002 e pertanto la doglianza non ha fondamento. uanto al merito, la pronuncia della Commissione Disciplinare appare congruamente motivata sia in ordine alla sussistenza della responsabilità, sia in ordine alla entità della sanzione come nuovamente determinata e viene condivisa pienamente dalla Commissione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Civitavecchia Calcio a 5 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it