F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 18/04/2002 n. 15 15 – APPELLO DEL G.S. SOLVAY PONTEGINORI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SOLVAY PONTEGINORI/SCINTILLA PISA EST DEL 13.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com Uff. n. 33 del 21.3.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 18/04/2002 n. 15 15 - APPELLO DEL G.S. SOLVAY PONTEGINORI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SOLVAY PONTEGINORI/SCINTILLA PISA EST DEL 13.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com Uff. n. 33 del 21.3.2002) Il Gruppo Sportivo Solvay Ponteginori ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana che, confemando quanto era stato deliberato dal Giudice Sportivo, ha disposto la ripetizione della gara contro la A.S. Scintilla Pisa Est disputata il 13.1.2002 e terminata con il punteggio di 3 a 1 a favore del Gruppo Sportivo ricorrente. Il ricorso va rigettato. La decisione del Direttore di gara di non consentire alla Scintillapisaest di schierare il calciatore Cappellini Matteo non ritenendo valido il documento di identità da questi presentato in quanto parzialmente illegibile ha, infatti, evidentemente falsato il regolare svolgimento della gara che, pertanto, deve essere ripetuta. Come congruamente motivato dai primi giudici, nel caso di specie il Direttore di gara non aveva infatti il potere di impedire l’impiego del calciatore a fronte di una omessa identificazione. L’art. 12 C.G.S. escludendo l’applicabilità di una punizione sportiva quando l’identità del calciatore rimanga accertata in sede di giudizio conforta, senza possibilità di equivoci, l’esattezza della decisione impugnata. All rigetto del ricorso consegue l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal G.S. Solvay Ponteginori di Ponteginori (Pisa) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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