F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 18/04/2002 n. 16 16 – APPELLO DELL’A.S. FRANCAVILLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LAURETUM/FRANCAVILLA DEL 9.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 62 dell’11.4.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 18/04/2002 n. 16 16 - APPELLO DELL’A.S. FRANCAVILLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LAURETUM/FRANCAVILLA DEL 9.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 62 dell’11.4.2002) Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata il 28.3.2002, respingeva il reclamo proposto dalla A.S. Francavilla, che chiedeva la ripetizione della gara Lauretum/Francavilla disputata il 9.3.2002, per errore tecnico commesso dal Direttore di gara il quale, dopo aver ammonito per fallo in azione di gioco un calciatore della Società Lauretum decretandone l’espulsione per somma di ammonizioni, subito dopo un colloquio con uno degli assistenti revocava la decisione adottata. La Commissione Discipliare presso il Comitato Regionale Abruzzo, con delibera pubblicata nel C.U. dell’11 aprile 2002, respingeva il reclamo della A.S. Francavilla, sottolineando come le decisioni adottate in campo dall’arbitro, o che siano comunque devolute alla sua discrezionalità, non possono formare oggetto di esame da parte del Giudice Sportivo. Proponeva ricorso a questa Commissione d’Appello Federale la A.S. Francavilla sostenendo che l’arbitro della gara era in corso in un palese errore tecnico (così come sostanzialmente riferito nel suo stesso referto), avendo revocato la decisione adottata di espellere per somma di ammonizioni un calciatore del Lauretum su indicazione di uno dei suoi Assistenti, che riferiva come il pallone fosse uscito dalla linea perimetrale del terreno di gioco prima che il fallo (che poi aveva portato alla seconda ammonizione e quindi all’espulsione) fosse avvenuto. Né la revoca di un provvedimento di espulsione poteva rientrare nell’ambito della discrezionalità del Direttore di gara, che riguarda in maniera specifica la corretta applicazione delle regole del giuoco calcio. L’appello è infondato e va quindi respinto. L’art. 24.3 C.G.S. stabilisce che i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza, sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco. La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto di esame da parte del Giudice Sportivo il quale pertanto non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle Regole tecniche o meno; a meno che l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico (vedi ad es. C.A.F. deisione n. 22 dell’11.3.1999). Nel caso in esame l’arbitro non ha ammesso un proprio errore tecnico: ha semplicemente spiegato il perché del proprio ravvedimento, che lo ha motivato a revocare l’espulsione di un giocatore poco prima decretata: decisione che rientra nel suo insindacabile operato. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sorpa proposto dall’A.S. Francavilla di Francavilla al Mare (Chieti) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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