F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 18/04/2002 n. 2 2 – APPELLO DELL’A.S. BAGNOLO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANDIA BARACCOLA ASPIO/BAGNOLO CALCIO DEL 16.2.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 36 del 7.3.2002) Con decisione

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 18/04/2002 n. 2 2 - APPELLO DELL’A.S. BAGNOLO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANDIA BARACCOLA ASPIO/BAGNOLO CALCIO DEL 16.2.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 36 del 7.3.2002) Con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 36 del 7 marzo 2002, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – deliberando in merito al reclamo della Pol. Candia Baraccola Aspio, avverso la regolarità della gara Candia Baraccola/Bagnolo Calcio del 16.2.2002, per il Campionato di 3a Categoria, ritenuto che alla medesima gara l’A.S. Bagnolo Calcio, ha fatto partecipare il calciatore Palanca Walter, in realtà, squalificato per una gara, come da C.U. n. 26 del 6 febbraio 2002 del Comitato Provinciale di Ancona, applicava ai danni della predetta società, fra l’altro, la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0-2. Avverso tale delibera si appellava a questa C.A.F. l’A.S. Bagnolo Calcio eccependo, nel merito, che la Commissione Disciplinare ha errato nel ritenere che il Palanca non ha scontato validamente la suddetta giornata di squalifica, non partecipando alla gara di campionato immediatamente successiva, in data 9.2.2002, disputata contro il Falconara F.C. in quanto “tutte le gare disputate contro tale squadra (“cadetta”) non conseguono un risultato valido agli effetti della classifica”, e ciò, perché anche le gare disputate contro le squadre “cadette”, rientrano nella nozione di “gare valide agli effetti della classifica” ex art. 17 comma 4 C.G.S. e di conseguenza, in tali partite, possono essere scontate le sanzioni inflitte ai tesserati. L’appello è fondato e deve essere accolto. La gara Bagnolo Calcio/Falconara F.C del 9.2.2002, deve, infatti, ex art. 17 comma 4 G.C.S., essere considerata gara ufficiale in quanto valida agli effetti della classifica e quindi in essa poteva essere scontata la giornata di squalifica suddetta, inflitta al calciatore Palanca Walter. Per quanto riguarda il concetto di gara valida agli effetti della classifica, ritiene la Commissione che lo stesso debba essere inteso nel senso che ciò si verifica anche quando, come nel caso in esame, il risultato opera ai fini della determinazione della classifica limitatamente alla squadra “cadetta” (il Falconara F.C.). L’errore della Commissione Disciplinare è, dunque consistito nel ritenere assorbente il fatto che “tutte le gare disputate contro il Falconara F.C. non attribuiscono risultato valido ai fini della classifica” per le altre squadre che lo affrontano. Ne consegue che il calciatore Palanca ha scontato il turno di squalifica nella gara del 9.2.2002, disputata contro il Falconara e quindi era legittimato a partecipare alla gara Polisportiva Candia Baraccola/Bagnolo Calcio del 16.2.2002. Deve, quindi, essere ripristinato il risultato della predetta gara, acquisito sul campo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.S. Bagnolo Calcio di Recanati (Macerata), annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 0-5 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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