F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 18/04/2002 n. 8 8 – APPELLO DEL F.C. USMATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA USMATE/ATLETICO ELMAS DEL 27.1.2002, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff n. 154 del 5.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 18/04/2002 n. 8 8 - APPELLO DEL F.C. USMATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA USMATE/ATLETICO ELMAS DEL 27.1.2002, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff n. 154 del 5.3.2001) Il F.C. Usmate, in persona del suo presidente Magni Gardino, ha proposto ricorso alla C.A.F., avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, di cui al C.U. n. 154 del 15 marzo 2002, con la quale gli venivano inflitte le sanzioni della perdita della gara Usmate/Atletico Elmas del 27.1.2002 e della squalifica di due gare al calciatore Oreste Didoné. La ricorrente, come già sostenuto nel presente grado di giudizio, ribadisce la sua buona fede, nell’avere provveduto al tesseramento e all’impiego nella suddetta gara del calciatore Didoné, “con regolare lista di trasferimento dalla società U.S. Canzese, nella quale era tesserato, per la stagione in corso, come allenatore di squadre minori e di avere immediatamente sospeso il calciatore da ogni attività, non appena venuta a conoscenza della situazione suddetta. Il gravame è infondato. La società ricorrente aveva infatti l’obbligo di informarsi, presso i competenti organi federali, della effettiva situazione del tesseramento del calciatore Didoné e a tale riguardo, non può essere eccepita la buona fede, trattandosi di un comportamento dovuto inerente un fondamentale aspetto della vita sociale. Nessuna attività, al riguardo, competeva al Comitato Regionale Lombardia. Le norme violate sono l’art. 31 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico, che prevede che “le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società” e l’art. 40 comma 2 N.O.I.F., che impone agli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti di potere richiede il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico”. La suddetta modifica della qualificazione giuridica del fatto e dell’incolpazione originaria, costituita dall’art. 35 comma 1 del Settore Tecnico, che concerne diversa situazione indicata nel reclamo, non ha pregiudicato il diritto di difesa, stante la contestazione in fatto della violazione e la conseguente possibilità della ricorrente di presentare tutte le sue discolpe. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal F.C. Usmate, Milano ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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