F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/06/2002 n. 1 1 – APPELLO DELL’A.S. NETINA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI NETINA/RARI NANTES DEL 17.2.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 35 del 4.4.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/06/2002 n. 1 1 - APPELLO DELL’A.S. NETINA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI NETINA/RARI NANTES DEL 17.2.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 del 4.4.2002) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, in merito alla gara A.S. Netina/Rari Nantes, del 17.2.2002, del campionato allievi regionali, infliggeva alla A.S. Netina e ad alcuni suoi tesserati, (dirigente accompagnatore e calciatori) le sanzioni analiticamente riportate nel Comunicato Ufficiale n. 31 del 28 febbraio 2002. Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il predetto Comitato, su reclamo della sola Rari Nantes, tra l’altro, prendeva decisioni riguardanti anche la A.S. Netina (cfr. delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 4 aprile 2002). Avverso queste decisioni la A.S. Netina proponeva appello alla C.A.F., sostenendo che il Giudice Sportivo di 2° Grado “avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla società Rari Nantes” perché non le ha fatto pervenire copia del reclamo, nella sua veste di “controparte”. La A.S. Netina lamenta, inoltre, la mancata decisione, da parte del predetto giudice, di un suo autonomo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado, in merito, sempre alla gara A.S. Netina/Rari Nantes del 17.2.2002. Questo reclamo è stato oggetto di altro giudizio della C.A.F., nell’odierna riunione. L’appello è fondato. Effettivamente, il Giudice Sportivo di 2° Grado ha preso decisioni riguardanti anche la A.S. Netina, senza che questa società fosse in alcun modo parte del procedimento ed informata dello stesso come si evince, anche, dal testo della delibera impugnata, che fa riferimento, esclusivamente al reclamo della Rari Nantes. Ne consegue che la predetta decisione deve essere annullata nella parte che concerne la posizione dell’A.S. Netina. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Netina di Noto (Siracusa), annulla l’impugnata delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado di cui al Com. Uff. n. 35 del 4.4.2002, limitatamente alle statuizioni concernenti la reclamante. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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