F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/06/2002 n. 6 6 – APPELLO DELLA S.S. AMATORI CALCIO TREBISACCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 5 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 108 del 21.5.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/06/2002 n. 6 6 - APPELLO DELLA S.S. AMATORI CALCIO TREBISACCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 5 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 108 del 21.5.2002) Il 6.5.2002 l’Atletico Cosenza reclamava avverso la regolarità della gara Atletico Cosenza / Amatori Trebisacce del 17.3.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore Presta Antonio. Dichiarato inammissibile il ricorso per errore nella trasmissione di copia del reclamo alla controparte società, per cambio di indirizzo di quest’ultima, e rimessi gli atti al Presidente del Comitato Regionale per quanto di competenza, questi il 10.5.2002 revocava, ex art. 42.1 a) N.O.I.F. il tesseramento del Presta Antonio per la S.S. Amatori Calcio Trebisacce; deferiva alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Calabria la S.S. Amatori Calcio Trebisacce per violazione degli artt. 42.7 - 1 e 12.8 C.G.S. ed il calciatore - allenatore Presta Antonio per violazione degli art. 40.2 N.O.I.F. e 42.7 C.G.S.. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria con delibera del 20 maggio 2002 (C.U. n.108), irrogava al Presta Antonio la squalifica fino al 30.11.2002 e alla società S.S. Amatori Calcio Trebisacce la penalizzazione di cinque punti in classifica, pari alle gare disputate dal calciatore Presta Antonio risultato in posizione irregolare. Avverso tale delibera proponeva appello la S.S. Amatori Calcio Trebisacce, sostenendo aver preventivamente richiesto, al personale dell’ufficio tesseramento di Catanzaro se il Presta Antonio fosse o meno “svincolato” dalla A.C. Rossano e quindi potesse essere tesserato per la S.S. Amatori Calcio Trebisacce, ricevendone risposta affermativa. Chiedeva l’annullamento per illegittimità della delibera n.108 del 20 maggio 2002 per contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 33 punto c) C.G.S.. Il reclamo è infondato e va quindi respinto. Risulta dagli atti che il Presta Antonio, già tesserato come tecnico della A.C. Rossano per la stagione sportiva 2001/2002 in data 21.2.2002, ha sottoscritto richiesta di trasferimento in favore della S.S. Amatori Calcio Trebisacce partecipando a cinque gare nelle file di quest’ultima società in data 24.2.2002; 3.3.2002; 10.3.2002; 17.3.2002; 24.3.2002. E’ noto però che, a norma dell’art. 40.2 N.O.I.F., gli allenatori dilettanti possono chiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico; a norma dell’art. 31.2 del Regolamento del Settore Tecnico, le attività di allenatore e calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società. Pertanto l’intervenuto tesseramento per la società S.S. Amatori Calcio Trebisacce nella qualità di calciatore deve ritenersi illegittimo. Risultando poi revocato il trasferimento del Presta alla S.S. Amatori Calcio Trebisacce, ed avendo questi partecipato a n.5 gare nelle file di tale società, conseguenziale la penalizzazione ex art. 12.8 C.G.S. di n.5 punti in classifica, pari ad 1 punto per ogni gara disputata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto daIla S.S. Amatori Calcio Trebisacce di Trebisacce (Cosenza) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it