F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/06/2002 n. 9 9 – APPELLO DELL’ALLENATORE VACCARIELLO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2002 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 46 del 9.5.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/06/2002 n. 9 9 - APPELLO DELL’ALLENATORE VACCARIELLO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2002 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 46 del 9.5.2002) Il Presidente del Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con atto del 4 aprile 2002, deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado il Sig. Giuseppe Vaccariello, allenatore, in atto tesserato per la società S.S. Guglielmo e Pellegrino di Foggia, per violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Il Sig. Vaccariello, il 13 febbraio 2002, nella sede del Comitato Provinciale di Foggia e alla presenza di alcuni componenti del Comitato, esprimeva apprezzamenti irriguardosi ed offensivi nei confronti del Presidente e dei membri del Comitato (“in questo Comitato ci sono i camorristi in quanto a causa di favori personali le scuole calcio sono state affidate a tesserati non abilitati a svolgere questa funzione”) e persisteva in tale comportamento anche dopo essere stato invitato a porvi termine con ulteriori espressioni gravemente denigratorie riferendosi in particolare alla partecipazione di alcuni componenti del Comitato e dello stesso presidente ad una trasmisione televisiva andata in onda la sera precedente su una emittente locale. Il Giudice Sportivo, con deliberazione publicata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 9 maggio 2002, irrogava al Sig. Vaccariello la sanzione della inibizione fino a tutto il 30 settembre 2002. Tale delibera è impugnata dal Sig. Vaccariello che dà una diversa versione dei fatti, affermando che le espressioni adoperate non erano dirette al presidente o ai componenti del Comitato ma ad alcuni tecnici che, durante la trasmissione televisiva, anziché esporre i veri problemi del calcio giovanile, quali, ad esempio, la mancanza di strutture e di campi di gioco, si erano limitati a fare effettuare ad alcuni calciatori palleggi in diretta. L’appello non può trovare accoglimento.I componenti del Comitato presenti all’accaduto e autori della denuncia hanno concordamente e puntualmente riferito la stessa versione dei fatti. La tesi difensiva opposta dal Sig. Vaccariello, per la quale, in sostanza, le sue dichiarazioni sarebbero state fraintese, pertanto, non è sostenibile e va respinta. Anche per quanto concerne la sanzione, la deliberazione appellata non è censurabile, risultando la stessa congrua e commisurata al al comportamento tenuto dall’incolpato in violazione dei doveri che fanno carico ai tesserati a norma dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Con la reiezione del reclamo, deve incamerarsi la tassa versata dall’appellante. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’allenatore Vaccariello Giuseppe ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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