F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/06/2002 n. 10 10 – APPELLO DEL F.C. USMATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE INFLITTA AL CALCIATORE DIDONE’ ORESTE SU DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 191 del 10.5.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/06/2002 n. 10
10 - APPELLO DEL F.C. USMATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE INFLITTA AL CALCIATORE DIDONE’ ORESTE SU DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 191 del 10.5.2002)
Il Presidente del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, con due separati provvedimenti del 25 marzo 2002 e del 18 aprile 2002, deferiva alla competente Commissione Disciplinare, per violazione degli artt. 1 e 12 del Codice di Giustizia Sportiva, il F.C. Usmate e il tesserato Didoné Oreste con riferimento alla illegittima partecipazione di quest’ultimo, come calciatore, a gare del Campionato Nazionale Dilettanti disputate dalla predetta società mentre era stato già tesserato come allenatore per altra società. Il predetto calciatore, già tesserato in qualità di allenatore di base dal 12 settembre 2001, per la stagione sportiva 2001/2002, per la U.S. Canzese, appartenente al Comitato Regionale Lombardia, e successivamente eonerato, aveva sottoscritto richiesta di tesseramento in qualità di calciatore per il F.C. Usmate, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, ed era stato utilizzato da detta società in varie gare del campionato di competenza. La Commissione Disciplinare, con la deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 191 del 10 maggio 2002, operati gli accertamenti del caso, irrogava al F.C. Usmate la penalizzazione di due punti nella classifica del campionato di competenza e al calciatore Didonè la squalifica per quattro giornate di gara. Propone appello il F.C. Usmate instando solo per una riduzione della squalifica del calciatore, ritenuta eccessiva, considerata sia la natura della infrazione e sia il fatto che la squalifica dovrebbe essere scontata per il residuo nella successiva stagione agonistica. La C.A.F. ritiene che effettivamente la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare sia eccessiva e non adeguata al fatto antiregolamentare commesso dal calciatore. La C.A.F., tenuto anche presente che il Didonè, che aveva ottenuto dalla U.S. Canzese il modulo di trasferimento debitamente firmato dal presidente della società, ha potuto erroneamente ritenere regolare il suo tesseramento come calciatore, ritiene congrua la squalifica per due giornate di gara. L’accoglimento parziale dell’appello comporta che la tassa di reclamo debba essere restituita all società appellante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal F.C. Usmate di Usmate (Milano), riduce a n. 2 giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Didonè Oreste. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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