F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/06/2002 n. 3 3 – APPELLO DELL’U.S. CANTIANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 19 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE IN CORSO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche- Com. Uff. n. 43 bis del 26.4.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/06/2002 n. 3
3 - APPELLO DELL’U.S. CANTIANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 19 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE IN CORSO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche- Com. Uff. n. 43 bis del 26.4.2002)
La Commissione Tesseramenti, con delibera n. 171, pubblicata in C.U. n.2/D del 12 luglio 2001, dichiarava “la nullità della lista di trasferimento datata 7.9.2000 del calciatore Radicchi Diego della U.S. Falco Acqualagna alla U.S. Cantianese, nonché la nullità della successiva lista di trasferimento definitivo datata 9.12.2000 dalla Cagliese Calcio alla U.S. Cantianese”. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, a seguito della nota di deferimento datata 11.1.2002 del Presidente del Comitato Regionale Marche per violazione delle norme in materia di tesseramenti e di conseguenziale irregolare partecipazione del calciatore Radicchi Diego a diciannove gare nelle file della Cantianese, infliggeva fra l’altro, ex artt. 12.8, 13.2 e 14, C.G.S., alla U.S. Cantianese la sanzione della penalizzazione di punti 19 da scontare nella stagione in corso; al Presidente della U.S. Cantianese la sanzione dell’inibizione sino al 30 maggio 2002; al calciatore Radicchi Diego la sanzione della squalifica sino al 30.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche del 24 aprile 2002 in C.U. n.43 bis del 26 aprile 2002). Avverso tale decisione ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la U.S. Cantianese non contestando la violazione formale del calciatore Radicchi Diego e relative al trasferimento dello stesso (risultante per tabulas); eccepiva però sia la violazione, da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche di norme procedurali, ed in primis la nullità della procedura per mancanza assoluta di deferimento ex art. 25.4 C.G.S., sia la applicabilità delle norme sanzionatorie, che avevano determinato la penalizzazione a carico della ricorrente di 19 punti in classifica. L’appello è fondato e va pertanto accolto. Assorbente rispetto a tutti i motivi di appello, quello relativo alla nullità della procedura per mancanza di deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Marche o di altro Organo Federale. L’art. 25.4 C.G.S. statuisce che “le Commissioni Disciplinari giudicano in prima istanza sui fatti denunciati da Organi Federali. Gli Organi Federali, compresi gli Organi di cui alla parte III del C.G.S., deferiscono alle Commissioni Disciplinari le società, i dirigenti, i soci di associazione, i tesserati e chiunque risulti responsabile di infrazioni alle norme regolamentari. Analogo obbligo vige per gli Organi direttivi delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni”. A sua volta l’art.37.2 C.G.S. impone al Presidente della Commissione Disciplinare, di “accertare l’avvenuta notificazione alle parti dell’atto di contestazione degli addebiti, da eseguire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzo equipollente ai sensi dell’art. 34.7 C.G.S.. Dall’esame degli atti risulta mai pervenuta alla Commissione Disciplinare, da parte dell’organo preposto, il formale e obbligatorio deferimento ex art. 25.4 C.G.S.. Né tale obbligo può essere integrato dalla lettera inviata il 11.1.2002 dal Presidente del Comitato Regionale Marche alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Marche, a proposito del tesseramento del calciatore Radicchi Diego, lettera che testualmente recita: “Si trasmette, per le decisioni di competenza, la documentazione relativa all’oggetto”. Tale lettera rappresenta soltanto una mera comunicazione in accompagnamento di documenti. Né risulta che un deferimento, in qualsiasi forma, sia stato comunicato alla società ricorrente. La mancanza di tale indispensabile ed obbligatorio atto di impulso risulta confermata dalla nota dell’11.4.2002, a firma del Segretario Generale della F.I.G.C., cui la pratica era stata trasmessa per un parere, laddove si rileva che, alla data dell’11.4.2002, “non risulta disposto alcun deferimento”. Tale carenza determina la nullità dell’intero procedimento davanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche e quindi della decisione adottata, per mancanza del necessario ed obbligatorio atto di impulso di tutta la procedura adottata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’U.S. Cantianese di Cantiano (Pesaro Urbino), annulla senza rinvio l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per mancato deferimento della società alla Commissione Disciplinare. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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