F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/06/2002 n. 4 4 – APPELLO DELL’A.S. VIRTUS AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CALCIO A 5 SELECAO/VIRTUS DEL 21.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 39 del 26.4.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/06/2002 n. 4 4 - APPELLO DELL’A.S. VIRTUS AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CALCIO A 5 SELECAO/VIRTUS DEL 21.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 39 del 26.4.2002) Con atto spedito 3 maggio 2002 l’A.S. Virtus proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lombardia, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 39 del 26 aprile 2002 con la quale veniva ridotta l’inibizione disposta a carico del tecnico Sig. Vigano Achille. Con articolati motivi tutti di merito la società appellante richiedeva l’assoluzione del Vigano o in subordine la riduzione del periodo di inibizione. Osserva preliminarmente la C.A.F. che l’appello è inammissibile. Infatti la società appellante propone all’attenzione della C.A.F. tutta una serie di circostanze che comportano valutazione nel merito dei fatti accaduti nello svolgimento della gara e che hanno formato oggetto della ricostruzione storica degli accadimenti operata dall’arbitro. È noto che i motivi per cui si può devolvere l’esame della vicenda alla cognizione della Commissione d’Appello Federale sono tassativamente indicati dall’art. 33 C.G.S. e tra essi non rientrano quelli che comportano valutazioni nel merito. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.S.G., l’appello come sopra proposto dall’A.S. Virtus di Cassina de’ Pecchi (Milano) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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