F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/06/2002 n. 5 5 – RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’ATLETICO FURCI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO FURCI/S.C. BOSCO ACIREALE DEL 25.11.2001 (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 17/C del 17. 1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/06/2002 n. 5 5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’ATLETICO FURCI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO FURCI/S.C. BOSCO ACIREALE DEL 25.11.2001 (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 17/C del 17. 1.2002) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 27 del 28 novembre 2001, deliberava di infliggere alla Società Atletico Furci la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 con riferimento all’incontro di cui in epigrafe, perché, nell’operare le sostituzioni consentite, aveva impiegato dal 9 del 2° tempo sino al 42’ del 2° tempo, solo due calciatori “giovani”, anziché gli almeno tre previsti dall’attuale normativa pubblicata nel C.U. n. 1 del 4 luglio 2001. a Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sicilia, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 30 del 12 dicembre 2001, rigettava l’appello proposto dalla Società Atletico Furci, confermando la decisione del Giudice di primo grado. Avverso tale pronuncia interponeva gravame a questa Comissione la società Atletico Furci, deducendo che nella gara di cui trattasi aveva schierato tre giocatori fuori quota e che l’arbitro, in perfetta buona fede, era incorso in un errore di trascrizione. A tal fine, nell’invocare un supplemento di referto arbitrale, chiedeva, in riforma dell’impugnata decisione, il ripristino del risultato acquisito sul campo di 3-0. La Commissione d’Appello Federale respingeva il reclamo. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per revocazione a questa Commissione la Pol. Atletico Furci, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., a seguito delle dichiarazioni contenute nella nota 28 febbraio 2002 indirizzata dal direttore della gara di cui trattasi al Presidente del Comitato Regionale Sicilia L.N.D., portata a conoscenza della società interessata il 20 aprile 2002. Chiedeva per l’effetto la riforma delle impugnate decisioni. All’odierna riunione nessuno era presente nonostante la ritualità delle comunicazioni. Il ricorso va dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. d) C.G.S.. Invero la dichiarazione del direttore della gara Salvatore Amante di aver commesso un errore di trascrizione sia nel modello compilato a fine gara e sottoscritto dai dirigenti, sia nel referto, costituisce fatto nuovo sopravvenuto dopo il pasaggio in cosa giudicata della decisione del giudice di appello tale da legittimare l’azionato ricorso per revocazione. Nel merito si osserva che l’aver il direttore di gara specificato nella predetta nota che durante la gara il calciatore n. 10 della società Atletico Furci è stato sostituito dal n. 13 e non già dal n. 15, come erroneamente riportato nei precedenti atti, costituisce elemento probatorio tale da giustificare l’accoglimento del gravame. In particolare nessuna violazione dalla normativa pubblicata nel C.U. n. 1 del 4 luglio 2001 vi fu da parte dell’Atletico Furci. Va per l’effetto annullata la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sicilia e per l’effetto va ripristinato il risultato conseguito sul campo di 3-0 in favore della società ricorrente. Le presenti argomentazioni sono assorbenti di ogni altra considerazione. Per questi motivi la C.A.F., accoglie il ricorso per revocazione come innanzi proposto dall’Atletico Furci di Furci Siculo (Messina), annulla la sua decisione del 17.1.2002 e, in accoglimento dell’appello a suo tempo proposto dall’Atletico Furci avverso decisioni merito suindicata gara, ripristina il risultato di 3 - 0 conseguito in campo. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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