F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/06/2002 n. 7 7 – APPELLO DEL F.C. BELLINZAGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS 1946/BELLINZAGO DEL 28.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 45 del 16.5.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/06/2002 n. 7 7 - APPELLO DEL F.C. BELLINZAGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS 1946/BELLINZAGO DEL 28.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 45 del 16.5.2002) La società F.C. Bellinzago ha proposto rituale reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaIe Piemonte-Valle d’Aosta pubblicata sul C.U. n. 45 del 16 maggio 2002, con la quale erano state irrogate le seguenti sanzioni: gara Virtus 1946 / Bellinzago del 28.4.2002 persa per entrambe le società; inibizione per tre mesi al dirigente accompagnatore: Giorgio Brusati; ammenda di euro 150,00; squalifica per una giornata al calciatore Davide Milani. La reclamante chiede l’annullamento delle suindicate sanzioni, comminate per aver schierato nella partita con la Virtus il Milani benchè colpito da squalifica a seguito della quarta ammonizione, sostenendo che, venuta a conoscenza della squalifica il giorno 24.4.2002 dal Comunicato del Comitato di Novara immesso su internet, aveva fatto scontare al Milani la squalifica stessa il giorno successivo, 25 aprile, in una gara ufficiale infrasettimanale. La tesi della ricorrente non può essere accolta. Infatti, come stabilito dall’art.17 comma 2 C.G.S., la squalifica deve essere scontata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. Nel caso di specie, il C.U. n. 37 sul quale è riportata la squalifica per recidività in ammonizione del giocatore Milani, è stato pubblicato in data 25 aprile 2002 e quindi la sanzione doveva essere scontata solo a far tempo dal 26 aprile. A nulla rileva la precedente immissione su internet della squalifica stessa da parte del Comitato di Novara. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal F.C. Bellinzago di Bellinzago Novarese (Novara) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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