F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/06/2002 n. 8 8 – APPELLO DELLA POL. SANTA MARIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14.6.2003 INFLITTA ALL’ALLENATORE MARGIOTTA FEDERINO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 85 del 9.5.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/06/2002 n. 8
8 - APPELLO DELLA POL. SANTA MARIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14.6.2003 INFLITTA ALL’ALLENATORE MARGIOTTA FEDERINO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 85 del 9.5.2002)
La Polisportiva Santa Maria, in persona del presidente Carrano Stefano, ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 9 maggio 2002 relativa alla squalifica fino al 14.6.2003 inflitta all’allenatore Margiotta Federico per i fatti di cui alla gara Agropoli Brad / Santa Maria del 13.4.2002. La ricorrente contesta la ricostruzione dell’ episodio come riportata nel referto arbitrale e chiede una congrua riduzione della sanzione inflitta al Margiotta. Il ricorso è palesemente diretto ad ottenere una nuova valutazione dei fatti e quindi un terzo giudizio di merito che non è ammissibile in questa sede (ex art. 33 n. 1 C.G.S.) Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Santa Maria di Santa Maria di Castellabate (Salerno) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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