ù F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 21/03/2002 n. 11 11 – APPELLO DELL’A.S. FRATTA S. CATERINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.1.2003, INFLITTA AL CALCIATORE PICCIAFUOCHI MATTEO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 29 del 21.2.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 21/03/2002 n. 11 11 - APPELLO DELL’A.S. FRATTA S. CATERINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.1.2003, INFLITTA AL CALCIATORE PICCIAFUOCHI MATTEO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 29 del 21.2.2002) L’intestata società ha interposto il reclamo in trattazione a tutela delle ragioni del proprio tesserato Picciafuochi Matteo, il quale è stato squalificato dalla Commissione Disciplinare, con la gravata pronunzia, fino al 20 gennaio 2003 (frutto della riduzione dell’originaria squalifica fino al 17 marzo 2003, inflitta dal Giudice Sportivo regionale), in relazione ad avvenimenti accaduti durante l’incontro Fratta/Pieve al Toppo del 13 gennaio 2002, valido per il Campionato toscano di 2a Categoria e terminato con il punteggio di 1 - 0 in favore dei padroni di casa. La squalifica è da ricondursi all’increscioso comportamento del Picciafuochi, calciatore del Fratta, il quale, secondo il rapporto ufficiale del direttore di gara, dapprima esprimeva frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro, ed in seguito, una volta espulso dal medesimo, si avvicinava ulteriormente al sopradescritto Ufficiale di gara, pestandogli in maniera volontaria il collo del piede sinistro e causandogli dolore a causa dei tacchetti. Il reclamo in argomento è intieramente volto a dimostrare che il fatto non è avvenuto nei termini indicati dagli Organi di giustizia di 1° e 2° grado, o, quanto meno, che è stato comunque del tutto fortuito ed involontario. In tal senso il gravame non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, a norma dell’art. 33, comma 1, del Nuovo C.G.S., trattandosi di doglianze tutte incentrate su valutazioni del fatto precluse a questa Commissione d’Appello quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado. Sfuggono, infatti, a mente della menzionata disposizione, alla competenza a conoscere di questa Commissione questioni attinenti al merito della controversia, quando viene adita come giudice di terzo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.S. Fratta S. Caterina di S. Caterina (Arezzo) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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