COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 12/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 25/ 3/2012 CERCHIO – MAGLIANO MONTEVELINO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 12/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 25/ 3/2012 CERCHIO - MAGLIANO MONTEVELINO Il Giudice Sportivo - esaminato il reclamo della Società Cerchio con il quale si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Magliano Montevelino, per aver quest'ultima impiegato il calciatore Rusani Argent, nato IL 12/4/1996, che non aveva titolo a partecipare alla gara per non aver ancora compiuto 16 anni e per non essere stato autorizzato dal Comitato Regionale Abruzzo a partecipare ad attività agonistiche; -atteso che in effetti il calciatore Rusani Argent alla data del 25 marzo 2012 non aveva compiuto i 16 anni e che non risultava autorizzato a partecipare a gare agonistiche dal competente Comitato Regionale, così come invece prevede la normativa vigente (art.34 NOIF); -visto l'art.17 comma 5 e l'art. 34 N.O.I.F. DELIBERA a) di accogliere il reclamo , infliggendo la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Magliano Montevelino con il seguente punteggio : Cerchio / Magliano Montevelino 3 a 0; b) di accreditare la tassa reclamo , ove versata.
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