COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 12/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 5/ 4/2012 SPORTING POLLUTRI – ACQUAESAPONE C5 S.R.L.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 12/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 5/ 4/2012 SPORTING POLLUTRI - ACQUAESAPONE C5 S.R.L. Il Giudice Sportivo - esaminato il reclamo della Società Acquaesapone C5 con la quale si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Sporting Pollutri per aver inserito in distinta e quindi utilizzato il calciatore Sallese Romeo, che risultava squalificato per recidiva in ammonizione (IV Ijnfr.) come da Comunicato Ufficiale n. 58 del 5/4/2012; - rilevato che il calciatore Sallese Romeo veniva squalificato per una giornata per recidiva in ammonizione ( IV Infr.), squalifica che avrebbe dovuto scontare solo a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 58 del 5/4/2012, con la conseguenza che nella partita disputata il 5/4/2012 poteva essere regolarmente impiegato; DELIBERA a) di respingere il reclamo, confermando il risultato acquisito in campo Sporting Pollutri 7 Acquaesapone C5 7; b) di addebitare la tassa reclamo.
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