COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 6 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO CASAMARCIANO – GARA DOMICELLA / CASAMARCIANO DEL 7.01.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 6 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO CASAMARCIANO – GARA DOMICELLA / CASAMARCIANO DEL 7.01.2012 – 2^ CAT. Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 65, del 12.01.2012, alla pagina 1408; visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Casamarciano per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Lauro Lauri Francesco (nato l’1.10.1977), Prisco Vincenzo (nato il 28.06.1984), Simonetti Filippo (nato il 3.10.1985), Sorrentino Amedeo (nato il 4.03.1986), Prevete Felice (nato il 27.09.1993), Coppola Guido 8nato il 13.08.1986), Ali Ben Haj Meftah (nato il 14.03.1978), Ferrante Gaetano (nato il 28.06.1982), Nunziata Biagio (nato il 22.09.1990) e Gatti Carmine Biagio (nato il 13.03.1991), rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso invero che, mentre i calciatori Lauro Lauri Francesco, Simonetti Filippo, Coppola Guido, Ferrante Gaetano e Nunziata Biagio (dal 2.12.2011); Prisco Vincenzo (dal 16.12.2011); Sorrentino Amedeo (dal 18.02.2011) e Prevete Felice (dal 3.11.2011), risultano regolarmente tesserati, a favore della società Domicella, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara oggetto di reclamo, viceversa è risultata la posizione irregolare dei calciatori Ali Ben Haj Meftah e Gatti Carmine Biagio. Di essi, il primo risulta tesserato a favore di altra società, mentre il secondo non risulta nell’anagrafe dei tesserati. Di conseguenza, la partecipazione dei nominati calciatori Ali Ben Haj Meftah e Gatti Carmine Biagio, alla gara in esame, è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Casamarciano, di infliggere, a carico della società Domicella, ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 17, comma 5, lettere a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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