COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 12 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO S. NICOLA CALCIO – GARA S. NICOLA CALCIO / TEVEROLA 97 DELL’11/3/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 12 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO S. NICOLA CALCIO – GARA S. NICOLA CALCIO / TEVEROLA 97 DELL’11/3/2012 Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. 87 del 15/03/2012, letto il reclamo ritualmente preannunciato e proposto, letti gli atti ufficiali di gara e sentito l’arbitro per chiarimenti, nel merito rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La reclamante si duole che l’arbitro abbia commesso errore tecnico allorquando, dopo aver ammonito per la seconda volta i calciatori Iavarone Gennaro e Martiniello Gennaro (entrambi della società Teverola 97) non avrebbe provveduto alla conseguente adozione del provvedimento di espulsione nei loro confronti, e tale situazione sarebbe stata confortata documentalmente, dal foglio di fine gara, che viene consegnato dall’arbitro alle società. Orbene, letti gli atti ufficiali e sentito l’arbitro a chiarimento, è emerso che il direttore di gara al 20’ del primo tempo ha ammonito il calciatore Iavarone Gennaro della società Teverola, inserito in distinta al n. 2, ed al 22’ del secondo tempo ha provveduto ad ammonire il calciatore Martiniello Domenico, n. 6 della stessa società. Precisa altresì il direttore di gara di non aver adottato alcun altro provvedimento disciplinare di ammonizione nei confronti degli innanzi indicati calciatori. Vi è da aggiungere, altresì, che comunque il foglio di fine gara non costituisce atto ufficiale di gara ma solo atto di verifica per le società. Per tali motivi, ritenuto non sussistenti le condizioni configuranti il cosiddetto errore tecnico commesso dal direttore di gara, DELIBERA di rigettare il reclamo dispone, altresì, addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della medesima reclamante.
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