COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 12 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO FOX S. GIORGIO – GARA CASORIA / FOX S. GIORGIO DEL 10/3/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 97 del 12 Aprile 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO FOX S. GIORGIO – GARA CASORIA / FOX S. GIORGIO DEL 10/3/2012
Il G.S.T., visto il reclamo, ritualmente preannunziato e proposto, rileva nel merito che lo stesso è
infondato e pertanto meritevole di rigetto. La reclamante si duole che l’arbitro nell’adottare il
provvedimento disciplinare di espulsione nei confronti del calciatore proprio tesserato Grimaldi
Marcello, inserito in distinta al n. 12, abbia commesso un errore tecnico. Nel merito, letti gli atti
ufficiali è emerso che il calciatore Grimaldi Marcello della società Fox S. Giorgio è stato espulso per
fallo da ultimo uomo al 33’, della ripresa. Orbene la decisone sui provvedimenti disciplinari adottati
dal direttore di gara è a giudizio insindacabile dell’arbitro che è l’unico deputato a poter stabilire
l’esistenza delle condizioni per poter adottare tali provvedimenti e pertanto la decisone dello stesso
non può essere oggetto di valutazione nel merito da parte della Giustizia Sportiva. Per tali motivi, in
applicazione dell’art. 17 C.G.S.,
DELIBERA
di rigettare il reclamo della società Fox S. Giorgio e di omologare il risultato acquisito sul
campo ASD Caloria – Fox S. Giorgio: 3-3; dispone, altresì, addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della medesima reclamante.