COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 197/LND del 12/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BARBARANO ROMANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 25.5.2012 A CARICO DEL CALCIATORE SANTORO ALESSIO, FINO AL 20.4.2012 A CARICO DELL’ALLENATORE ROSELLI LUIGI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 37 DEL 1°.3.2012 (Gara: BARBARANO ROMANO – CICRAM RONCIGLIONE del 25.2.2012 – Campionato III Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 197/LND del 12/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BARBARANO ROMANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 25.5.2012 A CARICO DEL CALCIATORE SANTORO ALESSIO, FINO AL 20.4.2012 A CARICO DELL’ALLENATORE ROSELLI LUIGI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 37 DEL 1°.3.2012 (Gara: BARBARANO ROMANO – CICRAM RONCIGLIONE del 25.2.2012 – Campionato III Categoria Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società BARBARANO ROMANO chiede una riduzione della sanzione pecuniaria e di qeulle inflitte all’Allenatore ROSELLI LUIGI e al calciatore SANTORO ALESSIO. Considerato che, per quanto concerne l’ammenda, la reclamante riconduce il comportamento dei propri sostenitori e tesserati a semplici proteste sia pure espresse con toni esagitati, affermando poi che anche i comportamenti posti in essere dall’allenatore ROSELLI e dal calciatore SANTORO possono essere ricondotti a mere lagnanze escludendo qualsiasi intento violento. Letti gli atti ufficiali dai quali emerge che sia il calciatore SANTORO che l’allenatore ROSELLI hanno offeso e minacciato in più occasioni il Direttore di gara e che, segnatamente il ROSELLI, a fine gara, ha chiesto all’arbitro di non menzionare l’espulsione del calciatore; dagli stessi atti si rileva il comportamento deprecabile dei sostenitori della reclamante, i quali insultavano pesantemente l’arbitro e il portiere della squadra avversaria, lanciando oggetti a quest’ultimo, scuotevano violentemente la rete di recinzione e uno di loro, a fine gara, avvicinato l’arbitro continuava nelle ingiurie. Ritenute insussistenti le lamentele della Società BARBARANO ROMANO che deduce solo proteste, considerato peraltro circa il SANTORO, che la sua condotta sia limitata ad aggressioni di tipo verbale come quelle addebitate al ROSELLI, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società BARBARANO ROMANO, riducendo la squalifica al calciatore SANTORO ALESSIO al 20.4.2012. Rimangono confermate sia l’ammenda di € 250 che la squalifica fino al 20.4.2012 a carico dell’allenatore ROSELLI LUIGI. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it