• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 197/LND del 12/4/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI ANGONA LUIGI,
BALESTRIERI NICOLA, BORELLI SIMONE, CICCO CRISTIANO, CUOMO CRISTIAN, D’AMICO
ALESSANDRO, FUSCO LUIGI, GRANDULLO GIANLUCA, GRAVINA GIANMARCO, GRILLO
MARIANO, LA CAVA MAURIZIO, MACCHIUSI VINCENZO, MARZANO CARMINE, MUOIO
CLAUDIO, PANNOZZO LUCA, REPPUCCI CIRO, ROSI GIUSEPPE, SANSO’ BIAGIO,
SERAPIGLIA DAVIDE, TRICINELLI SALVATORE, TRILLO’ GIOVANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI
TUTTI TESSERATI PER L’ASD TERRACINA, I SIGG. IEZZI PASQUALINO, DE FILIPPIS
MARIA, MINCHELLA BIAGIO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTI DELLA A.S.D TERRACINA
E LA SOCIETA’ A.SD. U.S. TERRACINA CALCIO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 197/LND del 12/4/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI ANGONA LUIGI,
BALESTRIERI NICOLA, BORELLI SIMONE, CICCO CRISTIANO, CUOMO CRISTIAN, D’AMICO
ALESSANDRO, FUSCO LUIGI, GRANDULLO GIANLUCA, GRAVINA GIANMARCO, GRILLO
MARIANO, LA CAVA MAURIZIO, MACCHIUSI VINCENZO, MARZANO CARMINE, MUOIO
CLAUDIO, PANNOZZO LUCA, REPPUCCI CIRO, ROSI GIUSEPPE, SANSO’ BIAGIO,
SERAPIGLIA DAVIDE, TRICINELLI SALVATORE, TRILLO’ GIOVANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI
TUTTI TESSERATI PER L’ASD TERRACINA, I SIGG. IEZZI PASQUALINO, DE FILIPPIS
MARIA, MINCHELLA BIAGIO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTI DELLA A.S.D TERRACINA
E LA SOCIETA’ A.SD. U.S. TERRACINA CALCIO
Con atto del 2 Marzo 2012 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale
per il Lazio i tesserati e la società in epigrafe per rispondere:
a) i calciatori tesserati delle violazioni previste dagli articoli 1 comma 1 CGS, in relazione all’art. 92
delle NOIF per aver disertato sia gli allenamenti, a far data dall’11-4-2011, sia la disputa di ben
quattro gare del Campionato di Eccellenza Laziale, senza validi ed apprezzabili motivi e
nonostante che la società li avesse invitati e diffidati, anche per iscritto, a riprendere l’attività;
b) i dirigenti della violazione dell’articolo 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli articoli 29 comma 3 e
94 comma 1 delle NOIF e all’articolo 8 comma 6 del C.G.S. per aver pattuito e corrisposto ai propri
tesserati compensi illeciti o, comunque, in violazione delle norme federali;
c) la società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del CGS, per quanto
addebitato ai Sigg. Iezzi e De Filippis, già Presidenti della Società, nonché a titolo di responsabilità
oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 CGS in relazione all’addebito contestato ai calciatori con
la stessa tesserati, al momento della consumazione dell’illecito disciplinare e al Sig. Minchella
quale soggetto che ha svolto attività rilevanti ai fini federali nell’interesse e all’interno dell’A.S.D.
U.S. Terracina Calcio.
La Procura, a seguito delle indagini esperite dopo le segnalazioni ricevute dal Presidente del C.R.
Lazio, rilevava che la gara del Campionato di Eccellenza Terracina – Morolo del 1-5-2011 non si
era disputata per la mancata presentazione in campo della squadra del Terracina e che la società
aveva trasmesso una denuncia alla Commissione Disciplinare Territoriale nella quale deferiva i
propri calciatori tesserati che avevano rifiutato di scendere in campo, pur ritualmente diffidati con
lettera raccomandata.
Il 7-5-2011 il calciatore Serapiglia aveva trasmesso un fax al Comitato Regionale Lazio, anche in
nome e per conto dei calciatori della rosa di prima squadra, con il quale lamentava che a causa di
dichiarate difficoltà economiche della Società, tutta la squadra non avesse percepito i rimborsi
spese ed alla stessa non veniva garantito lo svolgimento degli allenamenti in modo dignitoso. La
stessa comunicazione veniva trasmessa anche alla Procura Federale. Successivamente in data
26-5-2011 perveniva alla Procura Federale un fax, firmato dal Dr. Sperduti, Legale della Società,
che lamentava, per conto dell’intera rosa di prima squadra, il comportamento della società cui
addebitava diversi comportamenti illeciti. La Procura provvedeva ad escutere la Sig.ra Maria De
Filippis che confermava di essere presidente dal Dicembre 2010 della società Terracina e di
essere subentrata al presidente Iezzi; a seguito delle dimissioni di quest’ultimo la società aveva
fatto presente ai calciatori che vi sarebbero state difficoltà economiche ed aveva offerto
l’inserimento nella lista di svincolo suppletiva ma solo due calciatori avevano optato per tale
soluzione mentre gli altri avevano deciso di restare. Si erano poi presentati due acquirenti della
società, tali Minchella e Riccardi, che avevano offerto di sostituire gli assegni a garanzia dei
rimborsi detenuti dai calciatori con titoli propri e diversi calciatori avevano aderito a tale
sostituzione. I due promessi acquirenti si erano poi ritirati adducendo motivazioni personali e gli
assegni rilasciati a garanzia ai calciatori erano andati tutti regolarmente protestati. I calciatori si
erano già rifiutati di scendere in campo per la gara del 13 marzo 2011 contro la Lupa Frascati e
che l’allenatore Pernarella aveva diramato regolarmente le convocazioni per la gara contro il
Morolo del 1 maggio 2011, pur avendo i calciatori presentato dei certificati medici, ritenuti
inattendibili in quanto non si allenavano da tempo. La Presidente confermava l’esistenza di accordi
economici con i calciatori, i più anziani quali Balestrieri, Grillo. Marzano, Rosi, Sansò, Fusco e
Pannozzo percepivano un rimborso mensile da 1.000 a 2.000 euro ed a loro era stato rilasciato un
assegno a garanzia dei rimborsi sino al mese di dicembre; mensilmente in occasione del
pagamento dei rimborsi l’assegno veniva riconsegnato e sostituito da altro con la cifra decurtata
del rimborso percepito. Riteneva, quindi, la Procura pienamente provati gli addebiti e provvedeva
al deferimento.
La Commissione Disciplinare territoriale provvedeva a fissare la riunione per la discussione del
deferimento assegnando ai deferiti termine per la presentazione di memorie difensive.
Facevano pervenire memorie difensive sia la società Terracina che il calciatore Cuomo che tutti gli
altri calciatori deferiti, mentre non facevano pervenire memorie difensive i dirigenti deferiti.
Nella memoria la società Terracina sottolineava l’estraneità dell’attuale dirigenza rispetto alle
vicende contestate, di cui si erano resi protagonisti dirigenti non più facenti parte dell’organico
societario. Contestava poi l’esistenza di accordi economici con i calciatori in contrasto con la
normativa vigente in quanto sarebbero stati corrisposti solo dei rimborsi spese chilometrici ed i
calciatori più giovani non avrebbero ricevuto alcunchè.
Il calciatore Cuomo contestava invece la mancata presenza nella gare in questione; risultava infatti
che nella distinta di una delle gare in questione fosse stato l’unico calciatore inserito in distinta,
mentre vi era la dichiarazione del dirigente accompagnatore ufficiale che in un’altra gara era stato
presente ed avrebbe voluto scendere in campo ma l’inserimento in distinta era stato sconsigliato
dalla presenza dei tifosi locali che sostavano minacciosamente nei pressi dello spogliatoio.
Contestava infine la presenza di accordi economici con la società in violazione delle norme,
avendo percepito solo dei rimborsi spese molto esigui.
Gli altri calciatori contestavano invece la sussistenza di un obbligo per i calciatori dilettanti di
rispondere alle convocazioni della società e di assicurare la presenza in campo e negli
allenamenti; soprattutto in presenza di un comportamento omissivo dei più elementari doveri di
correttezza sportiva da parte della società che aveva omesso di corrispondere per mesi i rimborsi
spese e non aveva messo a disposizione della squadra l’organizzazione medica e dirigenziale
idonea per un campionato impegnativo come quello di Eccellenza. Contestavano altresì la
presenza di accordi in violazione di norme federali ed altresì che taluni dei calciatori deferiti fossero
indisponibili per infortuni e non per scelta volontaria.
Alla riunione presenziavano i rappresentanti di tutti i deferiti, tranne i dirigenti e, preliminarmente la
società Terracina concordava, ai sensi dell’articolo 23 CGS, con la Procura Federale l’irrogazione
della sanzione finale dell’ammenda di € 4.444,44.
I rappresentanti dei calciatori deferiti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e chiedevano il
proscioglimento dei calciatori, la Procura Federale chiedeva invece l’affermazione di responsabilità
per tutti i deferiti e l’irrogazione della sanzione di mesi 2, od otto giornate di squalifica essendo
quasi al termine la stagione sportiva, a carico dei calciatori per i dirigenti Iezzi, de Filippis e
Minchella 9 mesi di inibizione.
La Commissione Disciplinare ritiene provati i fatti ascritti ai deferiti ad esclusione, per le motivazioni
di seguito enunciate, del calciatore Cuomo, per il quale deve escludersi l’ipotesi di violazione
dell’articolo 92 delle NOIF. Risulta infatti che il citato calciatore abbia in effetti risposto alle
convocazioni di alcune delle gare in questione e che non abbia quindi partecipato alla protesta
collettiva messa in atto dal resto della rosa di prima squadra. Tale dato emerge sia dalla visione
degli atti ufficiali, con particolare riferimento alla distinta della gara Formia – Terracina del 14
maggio 2011, ove risulta l’unico calciatore inserito in distinta, sia dalla dichiarazione resa dal
segretario Angelo Bruno Scirocchi in relazione alla gara Terracina – Morolo. Per quanto attiene gli
altri calciatori è dimostrato che non abbiano volontariamente risposto alla convocazione per le gare
in questione e che l’atteggiamento degli stessi sia stato determinato da una protesta collettiva per
le inadempienze della società nella corresponsione dei rimborsi spese concordati. A tale
conclusione si giunge coordinando le dichiarazioni dei dirigenti della società e dei calciatori
escussi, che confermano l’esistenza di accordi economici, addirittura garantiti con assegni, e le
inadempienze della società e l’atteggiamento dei calciatori che misero in atto un vero e proprio
sciopero rifiutando di scendere in campo. Deve essere affermato il dovere dei calciatori di
rispondere alle convocazioni della società per le gare di campionato, a meno di documentati motivi
ostativi, così come deve essere ribadito il divieto di pattuizioni economiche forfettarie svincolate
dall’effettiva documentazione delle spese affrontate per raggiungere il campo di gioco sia per gli
allenamenti che per le gare. Infatti non può aderirsi alla tesi difensiva dei calciatori che sostiene
come, in ambito dilettantistico, non sia imposto ai calciatori alcun dovere di presenza nelle gare in
cui vengono convocati, in ragione proprio dello status non professionale degli atleti. Infatti
all’aspetto ludico, ricreativo e sportivo, che è sotteso alla qualifica di non professionista dei
calciatori in questione, corrisponde però comunque un dovere di probità e lealtà sportiva, imposto
a tutti i tesserati dall’articolo 1 comma 1 del CGS, nel quale deve essere compreso quello di
rispondere alle convocazioni della società, a meno di documentati motivi. Diversamente opinando
vi sarebbe l’assoluta incertezza nello svolgimento dell’attività sportiva che sarebbe affidata alla
estemporanea decisione domenicale dei calciatori di rispondere o meno alle convocazioni, senza
che l’eventuale mancata risposta potesse essere sanzionata; il calciatore nell’osservare le
prescrizioni della società rispetta non solo la maglia della squadra ma più in generale tutto
l’ordinamento sportivo e quindi anche gli altri calciatori e le squadre del campionato di competenza
nei confronti delle quali assume gli obblighi derivanti dall’osservanza delle norme federali. Le
richieste della Procura appaiono quindi pienamente congrue e vanno accolte con la sola eccezione
del calciatore Cuomo al cui parziale proscioglimento consegue una corrispondente riduzione della
sanzione.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di applicare, con ordinanza non impugnabile ai sensi dell’articolo 23 CGS, alla società A.S.D. U. S.
Terracina l’ammenda di € 4.444,44.
Di irrogare ai dirigenti IEZZI Pasqualino, DE FILIPPIS Maria e MINCHELLA Biagio l’inibizone per
mesi nove.
Di irrogare al calciatore CUOMO Cristian la squalifica per mesi uno.
Di irrogare ai calciatori ANGONA LUIGI, BALESTRIERI NICOLA, BORELLI SIMONE, CICCO
CRISTIANO, , D’AMICO ALESSANDRO, FUSCO LUIGI, GRANDULLO GIANLUCA, GRAVINA
GIANMARCO, GRILLO MARIANO, LA CAVA MAURIZIO, MACCHIUSI VINCENZO, MARZANO
CARMINE, MUOIO CLAUDIO, PANNOZZO LUCA, REPPUCCI CIRO, ROSI GIUSEPPE, SANSO’
BIAGIO, SERAPIGLIA DAVIDE, TRICINELLI SALVATORE, TRILLO’ GIOVANNI la squalifica per
mesi due.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione agli
interessati. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 197/LND del 12/4/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI ANGONA LUIGI,
BALESTRIERI NICOLA, BORELLI SIMONE, CICCO CRISTIANO, CUOMO CRISTIAN, D’AMICO
ALESSANDRO, FUSCO LUIGI, GRANDULLO GIANLUCA, GRAVINA GIANMARCO, GRILLO
MARIANO, LA CAVA MAURIZIO, MACCHIUSI VINCENZO, MARZANO CARMINE, MUOIO
CLAUDIO, PANNOZZO LUCA, REPPUCCI CIRO, ROSI GIUSEPPE, SANSO’ BIAGIO,
SERAPIGLIA DAVIDE, TRICINELLI SALVATORE, TRILLO’ GIOVANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI
TUTTI TESSERATI PER L’ASD TERRACINA, I SIGG. IEZZI PASQUALINO, DE FILIPPIS
MARIA, MINCHELLA BIAGIO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTI DELLA A.S.D TERRACINA
E LA SOCIETA’ A.SD. U.S. TERRACINA CALCIO"