COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 197/LND del 12/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI ANGONA LUIGI, BALESTRIERI NICOLA, BORELLI SIMONE, CICCO CRISTIANO, CUOMO CRISTIAN, D’AMICO ALESSANDRO, FUSCO LUIGI, GRANDULLO GIANLUCA, GRAVINA GIANMARCO, GRILLO MARIANO, LA CAVA MAURIZIO, MACCHIUSI VINCENZO, MARZANO CARMINE, MUOIO CLAUDIO, PANNOZZO LUCA, REPPUCCI CIRO, ROSI GIUSEPPE, SANSO’ BIAGIO, SERAPIGLIA DAVIDE, TRICINELLI SALVATORE, TRILLO’ GIOVANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI TUTTI TESSERATI PER L’ASD TERRACINA, I SIGG. IEZZI PASQUALINO, DE FILIPPIS MARIA, MINCHELLA BIAGIO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTI DELLA A.S.D TERRACINA E LA SOCIETA’ A.SD. U.S. TERRACINA CALCIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 197/LND del 12/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI ANGONA LUIGI, BALESTRIERI NICOLA, BORELLI SIMONE, CICCO CRISTIANO, CUOMO CRISTIAN, D’AMICO ALESSANDRO, FUSCO LUIGI, GRANDULLO GIANLUCA, GRAVINA GIANMARCO, GRILLO MARIANO, LA CAVA MAURIZIO, MACCHIUSI VINCENZO, MARZANO CARMINE, MUOIO CLAUDIO, PANNOZZO LUCA, REPPUCCI CIRO, ROSI GIUSEPPE, SANSO’ BIAGIO, SERAPIGLIA DAVIDE, TRICINELLI SALVATORE, TRILLO’ GIOVANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI TUTTI TESSERATI PER L’ASD TERRACINA, I SIGG. IEZZI PASQUALINO, DE FILIPPIS MARIA, MINCHELLA BIAGIO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTI DELLA A.S.D TERRACINA E LA SOCIETA’ A.SD. U.S. TERRACINA CALCIO Con atto del 2 Marzo 2012 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale per il Lazio i tesserati e la società in epigrafe per rispondere: a) i calciatori tesserati delle violazioni previste dagli articoli 1 comma 1 CGS, in relazione all’art. 92 delle NOIF per aver disertato sia gli allenamenti, a far data dall’11-4-2011, sia la disputa di ben quattro gare del Campionato di Eccellenza Laziale, senza validi ed apprezzabili motivi e nonostante che la società li avesse invitati e diffidati, anche per iscritto, a riprendere l’attività; b) i dirigenti della violazione dell’articolo 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli articoli 29 comma 3 e 94 comma 1 delle NOIF e all’articolo 8 comma 6 del C.G.S. per aver pattuito e corrisposto ai propri tesserati compensi illeciti o, comunque, in violazione delle norme federali; c) la società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del CGS, per quanto addebitato ai Sigg. Iezzi e De Filippis, già Presidenti della Società, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 CGS in relazione all’addebito contestato ai calciatori con la stessa tesserati, al momento della consumazione dell’illecito disciplinare e al Sig. Minchella quale soggetto che ha svolto attività rilevanti ai fini federali nell’interesse e all’interno dell’A.S.D. U.S. Terracina Calcio. La Procura, a seguito delle indagini esperite dopo le segnalazioni ricevute dal Presidente del C.R. Lazio, rilevava che la gara del Campionato di Eccellenza Terracina – Morolo del 1-5-2011 non si era disputata per la mancata presentazione in campo della squadra del Terracina e che la società aveva trasmesso una denuncia alla Commissione Disciplinare Territoriale nella quale deferiva i propri calciatori tesserati che avevano rifiutato di scendere in campo, pur ritualmente diffidati con lettera raccomandata. Il 7-5-2011 il calciatore Serapiglia aveva trasmesso un fax al Comitato Regionale Lazio, anche in nome e per conto dei calciatori della rosa di prima squadra, con il quale lamentava che a causa di dichiarate difficoltà economiche della Società, tutta la squadra non avesse percepito i rimborsi spese ed alla stessa non veniva garantito lo svolgimento degli allenamenti in modo dignitoso. La stessa comunicazione veniva trasmessa anche alla Procura Federale. Successivamente in data 26-5-2011 perveniva alla Procura Federale un fax, firmato dal Dr. Sperduti, Legale della Società, che lamentava, per conto dell’intera rosa di prima squadra, il comportamento della società cui addebitava diversi comportamenti illeciti. La Procura provvedeva ad escutere la Sig.ra Maria De Filippis che confermava di essere presidente dal Dicembre 2010 della società Terracina e di essere subentrata al presidente Iezzi; a seguito delle dimissioni di quest’ultimo la società aveva fatto presente ai calciatori che vi sarebbero state difficoltà economiche ed aveva offerto l’inserimento nella lista di svincolo suppletiva ma solo due calciatori avevano optato per tale soluzione mentre gli altri avevano deciso di restare. Si erano poi presentati due acquirenti della società, tali Minchella e Riccardi, che avevano offerto di sostituire gli assegni a garanzia dei rimborsi detenuti dai calciatori con titoli propri e diversi calciatori avevano aderito a tale sostituzione. I due promessi acquirenti si erano poi ritirati adducendo motivazioni personali e gli assegni rilasciati a garanzia ai calciatori erano andati tutti regolarmente protestati. I calciatori si erano già rifiutati di scendere in campo per la gara del 13 marzo 2011 contro la Lupa Frascati e che l’allenatore Pernarella aveva diramato regolarmente le convocazioni per la gara contro il Morolo del 1 maggio 2011, pur avendo i calciatori presentato dei certificati medici, ritenuti inattendibili in quanto non si allenavano da tempo. La Presidente confermava l’esistenza di accordi economici con i calciatori, i più anziani quali Balestrieri, Grillo. Marzano, Rosi, Sansò, Fusco e Pannozzo percepivano un rimborso mensile da 1.000 a 2.000 euro ed a loro era stato rilasciato un assegno a garanzia dei rimborsi sino al mese di dicembre; mensilmente in occasione del pagamento dei rimborsi l’assegno veniva riconsegnato e sostituito da altro con la cifra decurtata del rimborso percepito. Riteneva, quindi, la Procura pienamente provati gli addebiti e provvedeva al deferimento. La Commissione Disciplinare territoriale provvedeva a fissare la riunione per la discussione del deferimento assegnando ai deferiti termine per la presentazione di memorie difensive. Facevano pervenire memorie difensive sia la società Terracina che il calciatore Cuomo che tutti gli altri calciatori deferiti, mentre non facevano pervenire memorie difensive i dirigenti deferiti. Nella memoria la società Terracina sottolineava l’estraneità dell’attuale dirigenza rispetto alle vicende contestate, di cui si erano resi protagonisti dirigenti non più facenti parte dell’organico societario. Contestava poi l’esistenza di accordi economici con i calciatori in contrasto con la normativa vigente in quanto sarebbero stati corrisposti solo dei rimborsi spese chilometrici ed i calciatori più giovani non avrebbero ricevuto alcunchè. Il calciatore Cuomo contestava invece la mancata presenza nella gare in questione; risultava infatti che nella distinta di una delle gare in questione fosse stato l’unico calciatore inserito in distinta, mentre vi era la dichiarazione del dirigente accompagnatore ufficiale che in un’altra gara era stato presente ed avrebbe voluto scendere in campo ma l’inserimento in distinta era stato sconsigliato dalla presenza dei tifosi locali che sostavano minacciosamente nei pressi dello spogliatoio. Contestava infine la presenza di accordi economici con la società in violazione delle norme, avendo percepito solo dei rimborsi spese molto esigui. Gli altri calciatori contestavano invece la sussistenza di un obbligo per i calciatori dilettanti di rispondere alle convocazioni della società e di assicurare la presenza in campo e negli allenamenti; soprattutto in presenza di un comportamento omissivo dei più elementari doveri di correttezza sportiva da parte della società che aveva omesso di corrispondere per mesi i rimborsi spese e non aveva messo a disposizione della squadra l’organizzazione medica e dirigenziale idonea per un campionato impegnativo come quello di Eccellenza. Contestavano altresì la presenza di accordi in violazione di norme federali ed altresì che taluni dei calciatori deferiti fossero indisponibili per infortuni e non per scelta volontaria. Alla riunione presenziavano i rappresentanti di tutti i deferiti, tranne i dirigenti e, preliminarmente la società Terracina concordava, ai sensi dell’articolo 23 CGS, con la Procura Federale l’irrogazione della sanzione finale dell’ammenda di € 4.444,44. I rappresentanti dei calciatori deferiti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e chiedevano il proscioglimento dei calciatori, la Procura Federale chiedeva invece l’affermazione di responsabilità per tutti i deferiti e l’irrogazione della sanzione di mesi 2, od otto giornate di squalifica essendo quasi al termine la stagione sportiva, a carico dei calciatori per i dirigenti Iezzi, de Filippis e Minchella 9 mesi di inibizione. La Commissione Disciplinare ritiene provati i fatti ascritti ai deferiti ad esclusione, per le motivazioni di seguito enunciate, del calciatore Cuomo, per il quale deve escludersi l’ipotesi di violazione dell’articolo 92 delle NOIF. Risulta infatti che il citato calciatore abbia in effetti risposto alle convocazioni di alcune delle gare in questione e che non abbia quindi partecipato alla protesta collettiva messa in atto dal resto della rosa di prima squadra. Tale dato emerge sia dalla visione degli atti ufficiali, con particolare riferimento alla distinta della gara Formia – Terracina del 14 maggio 2011, ove risulta l’unico calciatore inserito in distinta, sia dalla dichiarazione resa dal segretario Angelo Bruno Scirocchi in relazione alla gara Terracina – Morolo. Per quanto attiene gli altri calciatori è dimostrato che non abbiano volontariamente risposto alla convocazione per le gare in questione e che l’atteggiamento degli stessi sia stato determinato da una protesta collettiva per le inadempienze della società nella corresponsione dei rimborsi spese concordati. A tale conclusione si giunge coordinando le dichiarazioni dei dirigenti della società e dei calciatori escussi, che confermano l’esistenza di accordi economici, addirittura garantiti con assegni, e le inadempienze della società e l’atteggiamento dei calciatori che misero in atto un vero e proprio sciopero rifiutando di scendere in campo. Deve essere affermato il dovere dei calciatori di rispondere alle convocazioni della società per le gare di campionato, a meno di documentati motivi ostativi, così come deve essere ribadito il divieto di pattuizioni economiche forfettarie svincolate dall’effettiva documentazione delle spese affrontate per raggiungere il campo di gioco sia per gli allenamenti che per le gare. Infatti non può aderirsi alla tesi difensiva dei calciatori che sostiene come, in ambito dilettantistico, non sia imposto ai calciatori alcun dovere di presenza nelle gare in cui vengono convocati, in ragione proprio dello status non professionale degli atleti. Infatti all’aspetto ludico, ricreativo e sportivo, che è sotteso alla qualifica di non professionista dei calciatori in questione, corrisponde però comunque un dovere di probità e lealtà sportiva, imposto a tutti i tesserati dall’articolo 1 comma 1 del CGS, nel quale deve essere compreso quello di rispondere alle convocazioni della società, a meno di documentati motivi. Diversamente opinando vi sarebbe l’assoluta incertezza nello svolgimento dell’attività sportiva che sarebbe affidata alla estemporanea decisione domenicale dei calciatori di rispondere o meno alle convocazioni, senza che l’eventuale mancata risposta potesse essere sanzionata; il calciatore nell’osservare le prescrizioni della società rispetta non solo la maglia della squadra ma più in generale tutto l’ordinamento sportivo e quindi anche gli altri calciatori e le squadre del campionato di competenza nei confronti delle quali assume gli obblighi derivanti dall’osservanza delle norme federali. Le richieste della Procura appaiono quindi pienamente congrue e vanno accolte con la sola eccezione del calciatore Cuomo al cui parziale proscioglimento consegue una corrispondente riduzione della sanzione. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di applicare, con ordinanza non impugnabile ai sensi dell’articolo 23 CGS, alla società A.S.D. U. S. Terracina l’ammenda di € 4.444,44. Di irrogare ai dirigenti IEZZI Pasqualino, DE FILIPPIS Maria e MINCHELLA Biagio l’inibizone per mesi nove. Di irrogare al calciatore CUOMO Cristian la squalifica per mesi uno. Di irrogare ai calciatori ANGONA LUIGI, BALESTRIERI NICOLA, BORELLI SIMONE, CICCO CRISTIANO, , D’AMICO ALESSANDRO, FUSCO LUIGI, GRANDULLO GIANLUCA, GRAVINA GIANMARCO, GRILLO MARIANO, LA CAVA MAURIZIO, MACCHIUSI VINCENZO, MARZANO CARMINE, MUOIO CLAUDIO, PANNOZZO LUCA, REPPUCCI CIRO, ROSI GIUSEPPE, SANSO’ BIAGIO, SERAPIGLIA DAVIDE, TRICINELLI SALVATORE, TRILLO’ GIOVANNI la squalifica per mesi due. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione agli interessati. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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