COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 12/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 73 – Reclamo CSL 5 Terre Mover avverso le squalifiche dei calciatori Denis Delmedico e Luca Taramaschi fino al 30.6.2014, e Giovanni Plotegher per tre giornate, ed avverso le inibizioni dei dirigenti Yuri Lertora fino al 30.6.2012 e Francesco Galleno fino al 23.4.2012. Gara Athletic Chiappa – 5 Terre Mover del 18 marzo 2012 – Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 36 del 22 marzo 2012 D.P. La Spezia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 12/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 73 - Reclamo CSL 5 Terre Mover avverso le squalifiche dei calciatori Denis Delmedico e Luca Taramaschi fino al 30.6.2014, e Giovanni Plotegher per tre giornate, ed avverso le inibizioni dei dirigenti Yuri Lertora fino al 30.6.2012 e Francesco Galleno fino al 23.4.2012. Gara Athletic Chiappa - 5 Terre Mover del 18 marzo 2012 - Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 36 del 22 marzo 2012 D.P. La Spezia. La società CSL 5 Terre Mover si è opposta, con reclamo di rito, alle sanzioni in epigrafe riportate, chiedendone la riduzione. In sintesi la reclamante non contesta i fatti ma ritiene eccessive le sanzioni inflitte in primo grado, pertanto ne richiede la riduzione sottoponendo all’esame del giudicante soggettive considerazioni e allegando prove testimoniali di terzi non consentite dalle norme federali. In giudizio, il difensore della società ricorrente, si riconduceva alle motivazioni riportate nell’istanza d’appello. Presa visione degli atti ufficiali che, redatti in forma chiara e univoca, non abbisognano di ulteriori chiarimenti, e ai quali bisogna necessariamente riferirsi perché su di essi s’incardina il giudizio sportivo, la Commissione Disciplinare osserva: calciatore Giovanni Plotegher: è da ritenersi congrua la squalifica per tre giornate di gara inflittegli perché, subita l’espulsione per doppia ammonizione, il calciatore ha urlato frasi minacciose all’arbitro reiterando tale comportamento per tutta la durata dell’incontro dall’esterno del recinto di gioco; dirigente Yuri Lertora, (inibizione fino al 30.6.2012); va respinta la richiesta della società reclamante, non rilevandosi dagli atti circostanze attenuanti al comportamento del medesimo (strattonamento, a fine gara, dell’arbitro cui rivolgeva frasi offensive e minacciose); dirigente Francesco Galleno (inibizione fino al 23.4.2012): la sanzione va confermata perché congrua in relazione alla fattispecie d’infrazione (allontanato per aver abbandonato la panchina ed essere entrato sul terreno di gioco urlando frasi ingiuriose e minacciose verso l’arbitro, reiterava tale comportamento per tutta la durata dell’incontro dall’esterno del terreno di gioco); Ritiene la Commissione Disciplinare di poter accogliere le richieste di riduzione delle squalifiche dei due calciatori Denis Delmedico e Luca Taramaschi, graduando le sanzioni sulla base delle circostanze in cui sono avvenuti i fatti e tenendo conto delle modeste conseguenze patite dall’arbitro a causa dei gesti violenti. Il primo, reo di averlo colpito con un calcio alla coscia destra, procurandogli un ematoma, si era subito autoaccusato del gesto mentre il secondo gli sferrava un pugno al costato procurandogli un momentaneo arrossamento. Prescindendo dall’esame della giurisprudenza comparativa allegata al reclamo perché, come più volte ribadito in passato, ogni infrazione fa storia a sé, non prevedendo il Codice di Giustizia Sportiva, tranne qualche eccezione, l’irrogazione di una sanzione ben definita ma lasciandone al giudicante la determinazione della misura sulla base del resoconto di gara, e ricordando che nella valutazione dei fatti violenti, l’entità della sanzione va sempre determinata tenendo conto del momento in cui è avvenuto il gesto, del soggetto che l’ha commesso e di quello che l’ha subito, della premeditazione e dell’impeto nel compierlo e delle conseguenze cagionate alla parte lesa, sanzione adeguata appare la squalifica fino al 30.9.2013 per entrambi i tesserati. Per questi motivi, in parziale accoglimento del reclamo, la C.D. delibera di ridurre la squalifica dei calciatori Denis Delmedico e Luca Taramaschi dal 30.6.2014 al 30.9.2013. Fermo il resto. Dispone la restituzione della tassa versata.
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