COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 12/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 74 – Reclamo società Val Steria avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in relazione al ricorso dalla stessa proposto avverso la regolarità della gara del Campionato di seconda categoria Val Steria – Celle del 14 marzo 2012. C.U. n. 49 del 22 marzo 2012 D.P. Savona.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 12/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 74 - Reclamo società Val Steria avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in relazione al ricorso dalla stessa proposto avverso la regolarità della gara del Campionato di seconda categoria Val Steria - Celle del 14 marzo 2012. C.U. n. 49 del 22 marzo 2012 D.P. Savona. Avverso la reiezione del ricorso al giudice sportivo concernente la posizione di Nicola Ruisecco calciatore tesserato per la soc. Celle partecipante alla gara in epigrafe, la società Val Steria propone istanza d’appello alla C.D. ripetendo quanto già richiesto in primo grado. Il reclamo si appalesa improponibile per violazione dell’art. 33 comma 5 CGS, non risultando soddisfatto l’obbligo dell’invio contestuale alla controparte della copia dei gravami inoltrati alla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.D. respinge per inammissibilità il reclamo della soc. Val Steria e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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