COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 12 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: A.S.D. ANTONIO FILOGRANA – POL.D. UXENTUM CALCIO del 8.03.2012 (Reclamo della A.S.D. ANTONIO FILOGRANA del 21.03.2012 avverso le decisioni del Giudice Sportivo a carico del calciatore Riccardo Torsello, di cui alla delibera pubblicata sul C.U. N° 56 del 15.03.2012 dal C.R. Puglia FIGC-LND).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°62 del 12 Aprile 2012
Delibera della Commissione Disciplinare,
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
GARA: A.S.D. ANTONIO FILOGRANA – POL.D. UXENTUM CALCIO del 8.03.2012 (Reclamo
della A.S.D. ANTONIO FILOGRANA del 21.03.2012 avverso le decisioni del Giudice Sportivo a
carico del calciatore Riccardo Torsello, di cui alla delibera pubblicata sul C.U. N° 56 del
15.03.2012 dal C.R. Puglia FIGC-LND).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
udito il rappresentante della ricorrente;
rilevato che l’istruttoria espletata non ha consentito una diversa ricostruzione dei fatti che valesse a
scriminare la condotta tenuta dal calciatore Riccardo Torsello o ad attenuarne la particolare
gravità;
considerato pertanto che la sanzione inflitta in prime cure relativamente sia alle frasi ingiuriose e
minacciose pronunciate dal Torsello, che al successivo comportamento violento nei confronti del
Direttore di Gara, appare adeguata e giustamente afflittiva;
tutto ciò rilevato e considerato
DELIBERA
Rigettarsi il reclamo in epigrafe proposto ed addebitarsi la relativa tassa sul conto della AS.D.
ANTONIO FILOGRANA di Casarano.
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