COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 12 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI CAMPIONATOTERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. GIOVENTU CAROVIGNO – U.S.D. QUARTIERE LA ROSA CALCIO del 1 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. GIOVENTU CAROVIGNO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CARLUCCI Stefano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 8 Marzo 2012 della Delegazione Provinciale di Brindisi).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°62 del 12 Aprile 2012
Delibera della Commissione Disciplinare,
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
CAMPIONATOTERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. GIOVENTU CAROVIGNO – U.S.D. QUARTIERE LA ROSA CALCIO del 1 Marzo
2012. (Reclamo della A.S.D. GIOVENTU CAROVIGNO in opposizione ai provvedimenti disciplinari
adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CARLUCCI Stefano di cui alla delibera riportata
sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 8 Marzo 2012 della Delegazione Provinciale di Brindisi).
− Esaminati gli atti ufficiali;
− letto il reclamo a margine citato;
− esperite indagini;
− considerato che sulla base degli atti ufficiali acquisiti al processo è risultato che il
comportamento del calciatore CARLUCCI Stefano è stato particolarmente violento, oltre che
antisportivo, ingiurioso e irriguardoso nei confronti dell’arbitro per cui adeguata si appalesa la
sanzione inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. GIOVENTU CAROVIGNO e per l’effetto
addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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