COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 424 del 10.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 132/B-07 DEFERIMENTO a carico di: Società ASD SAN SEBASTIANO Presidente all’epoca dei fatti Sig.BUSCEMI GIUSEPPE N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 424 del 10.04.2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento 132/B-07
DEFERIMENTO a carico di:
Società ASD SAN SEBASTIANO
Presidente all’epoca dei fatti Sig.BUSCEMI GIUSEPPE
N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo
Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.
Con nota del 07/02/2012 prot.11989-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma la società ASD S.Sebastiano ha inviato proprie difese allegando i certificati medici dei calciatori Bellomo Valentino, Castello Gianpaolo, Ciuro Carmelo, Gennuso Vincenzo, Giunta Vito, Liquefatto Devis, Lo Vetri Piero Fabiano, Marcerno Giuseppe, Marino Vincenzo, Papa Salvatore, Pilumeli Salvatore, Riccobene Francesco, Rizzo Francesco, Rizzo Marco, Rosso Giuseppe, Terranova Gaetano, che attestano la regolarità della accertata idoneità all’attività agonistica. Nulla è stato invece prodotto a difesa degli addebiti a carico dei rimanenti calciatori Buscemi Fabio, Buscemi Giuseppe, Consiglio Mattia Gaetano, Fina Vincenzo, Manganaro Filippo Leandro.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle indicate parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori su menzionati. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
P.Q.M. Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, dispone:
il non doversi procedere nei confronti dei calciatori Bellomo Valentino, Castello Gianpaolo, Ciuro Carmelo, Gennuso Vincenzo, Giunta Vito, Liquefatto Devis, Lo Vetri Piero Fabiano, Marcerno Giuseppe, Marino Vincenzo, Papa Salvatore, Pilumeli Salvatore, Riccobene Francesco, Rizzo Francesco, Rizzo Marco, Rosso Giuseppe, Terranova Gaetano, tutti tesserati per la società’ ASD San Sebastiano all’epoca dei fatti;
applica:
l’ammenda di € 200,00 a carico della società ASD San Sebastiano (€ 40,00 x n.5calciatori);
l’ inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig.Buscemi Giuseppe;
ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Buscemi Fabio, Buscemi Giuseppe, Consiglio Mattia Gaetano, Fino Vincenzo, Manganaro Filippo Leandro, tutti tesserati per la società’ ASD San Sebastiano all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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