COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 424 del 10.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 132/B-10 DEFERIMENTO a carico di: Società USD ROCCAPALUMBA Presidente all’epoca dei fatti Sig. LO SCIUTO GIUSEPPE N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 424 del 10.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 132/B-10 DEFERIMENTO a carico di: Società USD ROCCAPALUMBA Presidente all’epoca dei fatti Sig. LO SCIUTO GIUSEPPE N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36. Con nota del 07/02/2012 prot.11992-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva. P.Q.M. Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica: L’ammenda di € 840,00 a carico della società USD Roccapalumba (€ 40,00 x n.21 calciatori); L’ inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Lo Sciuto Giuseppe; Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Barbarino Calogero, Bosco Francesco, Ciampollara Emanuele, Demma Arturo, Di Chiara Marco, Gattano Giuseppe, Lazzara Giovanni, Levatino Antonino, Lo Sciuto Alberto, Lo Sciuto Giuseppe, Lucchese Filippo, Mancuso Giuseppe, Messina Carmelo, Messena Gianfranco, Nicosia Benedetto, Piazza Bernardo, Pullara Pasqualino, Santino Gianpaolo, Scaglione Leonardo, Sciammacca Orazio, Ventimiglia Francesco, tutti tesserati per la società’ USD Roccapalumba all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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