COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 424 del 10.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 193/A A.S.D. RINASCITA MELILLESE (Sr) avverso la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 250,00; Gara 1^ categoria, Scoglitti Soccer / Rinascita Melillese dell’11/03/2012 – C.U. N° 395 del 22/03/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 424 del 10.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 193/A A.S.D. RINASCITA MELILLESE (Sr) avverso la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 250,00; Gara 1^ categoria, Scoglitti Soccer / Rinascita Melillese dell'11/03/2012 – C.U. N° 395 del 22/03/2012. Con tempestivo appello proposto dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Rinascita Melillese, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto, sostenendo di avere inviato i motivi di reclamo di primo grado alla società controparte nell'indirizzo rilevato dall'annuario ufficiale LND 2010/2011 e osservando che i motivi stessi sono stati ricevuti regolarmente. Chiede pertanto che la decisione assunta dal Giudice Sportivo sia riformata, riconoscendo l'invocata causa di forza maggiore peraltro incontestabile date le eccezionali avverse condizioni meteo riscontrate nella regione Sicilia nel giorno di disputa della gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva quanto segue. Come rilevato dal Giudice Sportivo appare documentale che la società appellante ha indirizzato i motivi di ricorso alla controparte ad un indirizzo non più attuale. Con il C.U. N° 54 del 14 settembre 2011, in calce al calendario del campionato, è stato infatti comunicato l'esatto indirizzo della società Scoglitti Soccer, alla quale fare pervenire a norma di regolamento le comunicazioni di rito. Sul punto valga il disposto dell'art. 38 n° 8 C.G.S., che risulta violato dalla società appellante. E' allora evidente che si sia trattato di inammissibilità del reclamo di primo grado, stante l'irregolarità procedurale prima riscontrata, insanabile in sede successiva ex art. 33 n° 9 C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00).
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