COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 424 del 10.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 206/A POL. DIL. CITTA’ DI SORTINO, avverso la sanzione dell’ammenda di € 1500,00 ed avverso squalifica fino al 05.05.2012 allenatore sig. Cavarra Nello – Gara Play Off Campionato Juniores C5 Città di Sortino – Domenico Savio del 27/03/2012 – C.U. n° 414 del 03/04/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 424 del 10.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 206/A POL. DIL. CITTA’ DI SORTINO, avverso la sanzione dell’ammenda di € 1500,00 ed avverso squalifica fino al 05.05.2012 allenatore sig. Cavarra Nello – Gara Play Off Campionato Juniores C5 Città di Sortino – Domenico Savio del 27/03/2012 - C.U. n° 414 del 03/04/2012. Con reclamo, pervenuto presso questo Comitato in data 4 aprile 2012, la Pol. Dil. Città di Sortino ha impugnato la decisione in oggetto. La Commissione Disciplinare esaminato il rapporto dell’arbitro, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. e comma 2.1 CGS fa piena prova sia in ordine al comportamento di tesserati sia per quanto attiene al comportamento dei sostenitori in occasione dello svolgimento di gare rileva che al 28’ del p.t. il sig. Cavarra Nello veniva allontanato perché unitamente al sig. Iannello entrava sul terreno di gioco profferendo frasi offensive nei confronti del direttore di gara, comportamento che manteneva nonostante fosse stato invitato a sedersi. Inoltre al termine della gara molteplici sostenitori sostavano all’esterno dell’impianto di gioco tant’è che il direttore di gara era costretto ad uscire accompagnato da due agenti della Polizia Municipale. Ora a parte la diversa rappresentazione dei fatti inerenti la sua uscita dal campo non può dubitarsi che l’arbitro abbia subito non appena partito un inseguimento da parte di alcuni dei predetti sostenitori così come risulta dalla denuncia presentatala dallo stesso innanzi al Commissariato di Acireale e a suo dire comprovata dalla realizzazione di un filmato video. In ragione di quanto sopra non può trovare accoglimento l’appello per quanto riguarda la squalifica a carico dell’allenatore in quanto la stessa risulta congrua in relazione al fatto a questi addebitato. Per ciò che riguarda la sanzione occorre ricordare che le società rispondono oggettivamente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 comma 4 e 14 comma 1 CGS, dei fatti commessi dai propri sostenitori essendo esse responsabili dell’ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno dell’impianto sportivo sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. E che tale responsabilità si appalesi in capo alla odierna reclamante non vi è dubbio perché dal rapporto arbitrale risulta che dal 20’ del 1° t. una cinquantina di sostenitori hanno cominciato a minacciare il direttore di gara attingendolo più volte con sputi al corpo ed alla testa: gli stessi che, probabilmente, hanno posto in essere la sconsiderata condotta fuori dall’impianto sportivo mettendo in pericolo non solo la incolumità fisica dell’arbitro ma anche di chi guidava l’autovettura. Nella fattispecie trova applicazione anche l’aggravante prevista dal comma 4 dell’art.4 CGS il quale prevede che la mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione in quanto non solo la società non ha dimostrato di avere preso adeguate misure di sicurezza al fine di prevenire gli incidenti ma la forza pubblica è stata chiamata solo ex post. In ragione di quanto sopra, anche in considerazione del fatto che la sanzione deve risultare afflittiva la sanzione di € 1500,00 inflitta dal giudice di primo grado deve essere commutata in due giornate di squalifica del campo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il reclamo commutando l’ammenda in due giornate di squalifica del campo. Dispone addebitarsi l’importo di € 130,00 quale tassa reclamo non versata.
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