COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 424 del 10.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 208/A APD FULGATORE (TP), avverso squalifica per tre gare calciatore Minaudo Davide – Gara 1^ categoria APD Dattilo – APD Fulgatore del 01/04/2012 – C.U. n° 419 del 05/04/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 424 del 10.04.2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento n° 208/A
APD FULGATORE (TP), avverso squalifica per tre gare calciatore Minaudo Davide – Gara 1^ categoria APD Dattilo – APD Fulgatore del 01/04/2012 - C.U. n° 419 del 05/04/2012.
La APD Fulgatore, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione assunta a carico del calciatore Minaudo Davide avuto riguardo al comportamento corretto da questi assunto subito dopo l'espulsione.
La Commissione Disciplinare esaminato il referto di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. gode di fede privilegiata, rileva che il calciatore in oggetto è stato espulso per avere assunto nei confronti del direttore di gara “grave contegno irriguardoso” peraltro accompagnato da una espressione gravemente offensiva.
Per quanto sopra appaiono provati i fatti addebitati al predetto calciatore, peraltro non contestati, né si appalesa la possibilità di una riduzione della sanzione, che appare equa e ben proporzionata a quanto come sopra riscontrato. Nessuna rilevanza può inoltre assumere il comportamento, sia pure corretto, tenuto dal calciatore Minaudo dopo l'espulsione, trattandosi di atti dovuti in riferimento alla biasimevole condotta assunta in precedenza.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone respingersi l'appello come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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